Sentenza del 19/10/2016 n. 5401 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - Clausola penale - Assoggettabilità ad imposta di registro ex art. 21 T.U. n. 131/1986 - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza esclude l'applicazione dell'imposta di registro prevista dall'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 alla clausola penale. Quest'ultima, essendo accessoria e priva di autonoma causa, non deve scontare un'imposta di registro distinta rispetto a quella dovuta per il contratto principale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettabilità a imposta di registro, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, di una clausola penale inserita in un contratto. La clausola penale determina preventivamente la misura del danno dovuto in caso di inadempimento e, non avendo una causa autonoma rispetto al contratto principale, non costituisce un negozio autonomo soggetto a imposizione separata.
Norme richiamate
Art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico dell'imposta di registro)
La disposizione non si applica autonomamente alla clausola penale, poiché essa non integra un negozio distinto, ma costituisce una pattuizione accessoria collegata al contratto principale.
Massime di principio
- Una clausola penale, in quanto predetermina il risarcimento dovuto per l'inadempimento, ha normalmente funzione accessoria e non una causa autonoma.
- Ai fini dell'imposta di registro occorre distinguere tra disposizioni contrattuali autonome e clausole meramente accessorie: solo le prime possono essere considerate separatamente imponibili secondo l'art. 21 del D.P.R. n. 131/1986.
- La mera presenza di una clausola penale in un contratto non comporta, di regola, un'ulteriore imposta di registro distinta da quella applicabile al contratto principale.
- La valutazione può dipendere dal contenuto concreto dell'accordo: se una pattuizione apparentemente penale realizza in realtà un negozio autonomo, potrebbe essere soggetta a imposizione separata.
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