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Ordinanza

Ordinanza n. 2440/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202404360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenza non definitivaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. I, n. 907/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’appello riguarda, principalmente, la legittimità della rinuncia prevista dall’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116 del 2017, come sostituito dall’art. 1, comma 629, lett. a), della l. n. 234 del 2021. Tra le questioni controverse vi è la conformità della disposizione agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 46 CDFUE e all’art. 6, par. 1, CEDU. La questione è stata già rimessa alla Corte costituzionale dalla medesima Sezione con ordinanza n. 7511 del 24 settembre 2025; la Corte si è riservata di decidere dopo l’udienza pubblica del 24 febbraio 2026.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito l’appello nel merito. Dopo avere dato alle parti la possibilità di interloquire, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., sulla sospensione impropria del giudizio, ha ritenuto che la prossima pronuncia della Corte costituzionale, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE del 4 settembre 2025, causa C-253/24, sia certamente rilevante per la decisione della controversia. Richiamando il principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 4/2024, ha qualificato la sospensione impropria in senso lato come sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., quando pende in altro giudizio un incidente di costituzionalità o una pregiudiziale eurounitaria avente carattere pregiudiziale anche nel giudizio da sospendere. Il giudizio è stato quindi sospeso, con pronuncia non definitiva.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 5, d.lgs. n. 116/2017

    rinuncia prevista dal citato art. 29, comma 5, del d. lgs. n. 116 del 2017

    La legittimità costituzionale della disposizione, come modificata, costituisce la questione principale ancora controversa e pregiudiziale per la decisione dell’appello.

  • art. 1, comma 629, lett. a), l. n. 234/2021

    come sostituito dall’art. 1, comma 629, lett. a), della l. n. 234 del 2021

    La disposizione ha sostituito il testo dell’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116/2017, la cui conformità costituzionale è oggetto di esame.

  • art. 24 Cost.

    Parametro costituzionale rispetto al quale è stata prospettata la non conformità dell’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116/2017.

  • art. 111 Cost.

    Parametro costituzionale rispetto al quale è stata prospettata la non conformità della disposizione controversa.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Parametro costituzionale interposto, in relazione all’art. 46 CDFUE e all’art. 6, par. 1, CEDU.

  • art. 46 CDFUE

    Parametro eurounitario richiamato in relazione all’art. 117, primo comma, Cost.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Parametro convenzionale richiamato in relazione all’art. 117, primo comma, Cost.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per consentire alle parti di interloquire sulla possibile sospensione impropria del giudizio.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione impropria, anche in senso lato, è stata ricondotta alla sospensione necessaria quando la decisione pendente in altro giudizio riguarda una questione pregiudiziale rilevante per la causa.

Massime di principio

  • La sospensione impropria in senso lato, disposta in un giudizio in attesa della soluzione, in altro giudizio, di un incidente di costituzionalità o di una pregiudiziale eurounitaria avente carattere pregiudiziale anche nella causa da sospendere, costituisce sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
  • La pendenza di una pronuncia della Corte costituzionale su una questione normativa decisiva o comunque pregiudiziale per il giudizio amministrativo giustifica la sospensione del processo, anche quando la questione non sia stata sollevata direttamente nel giudizio sospeso.
  • Prima di disporre la sospensione impropria, il giudice deve consentire alle parti di interloquire sulla relativa eventualità ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionale

Testo integrale

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