Cassazione Penale, Sentenza n. 34555/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano la revocazione della confisca di prevenzione disposta nei confronti di Vincenzo Di Bisceglie e relativa anche a immobili acquistati dalla societa Caporale e figli. L'istanza era fondata sull'esistenza di una presunta prova nuova: una caparra di 30.000 euro incassata da Francesca Caporale il 13 aprile 2016 dalla societa Recam, che non era stata dedotta nel giudizio di prevenzione e che, secondo i ricorrenti, avrebbe ridotto il disavanzo tra impieghi e redditi rendendo meno grave la sproporzione. I ricorrenti sostenevano di non aver potuto tempestivamente dedurre la posta attiva perche fino alla PEC del 22 febbraio 2023 Caporale era convinta di dover restituire la somma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello di Lecce secondo cui la circostanza della caparra non costituisce prova nuova: la Caporale era a conoscenza dell'incasso e non l'ha dedotta per negligenza, ed inoltre la somma, anche se considerata, non avrebbe eliminato il disavanzo significativo accertato per il 2016 e per il 2017. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell'istanza di revocazione; ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 28 d.lgs. 159/2011
Disciplina la revocazione delle misure di prevenzione e delimita la nozione di prova nuova applicabile per chiedere la revoca; la prova nuova puo essere sopravvenuta o preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento ai criteri di ammissibilita e di valutazione della prova nuova e della revocazione nel procedimento penale
art. 4 legge 27/12/1956 n. 1423 e art. 3 ter legge 31/05/1965 n. 575
Limitano il sindacato della Corte di Cassazione nel procedimento di prevenzione alla violazione di legge, incidendo sulla possibilita di dedurre vizi di motivazione in sede di legittimità
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Riferimento alla delimitazione dei motivi di cassazione; la giurisprudenza chiarisce che la presunta illogicita manifesta non e svalutabile in Cassazione se non come violazione dell'obbligo di motivare il provvedimento in termini di esistenza o assenza di motivazione
Massime di principio
- Per ottenere la revocazione di una confisca di prevenzione sulla base di 'prova nuova' tale prova deve essere effettivamente nuova o, se preesistente, deve essere stata scoperta in modo incolpevole dopo la definitività della misura; la semplice possibilita di dedurre prima la circostanza e la conoscenza dell'elemento da parte dell'interessato escludono la qualifica di prova nuova
- Se la circostanza dedotta, pur lecita, non elimina in modo significativo il disavanzo o la sproporzione tra impieghi e redditi che ha giustificato la misura, essa non assume carattere decisivo per la revoca
- La convinzione soggettiva di dover restituire una somma, senza elementi che impedissero oggettivamente di dedurla nel procedimento, non giustifica l'omissione e non qualifica la somma come prova nuova
- In Cassazione nel giudizio sulle misure di prevenzione il sindacato sulla motivazione è limitato a violazioni di legge e all'inesistenza o apparenza della motivazione; non sono ammessi ampi controlli di merito sull'apprezzamento delle prove
- Chi propone la revocazione deve, quando sostiene che una prova era non deducibile per causa di forza maggiore, fornire elementi idonei a dimostrare l'effettiva impossibilita di agire tempestivamente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34385/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34386/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34390/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34392/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34394/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34397/2024 del 12/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →