Sentenza del 05/11/2018 n. 2605 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - Redditometro - presunzione legale - è tale - inversione dell'onere della prova - consegue. Redditometro - applicazione - diverso convincimento del giudice - attribuzione di reddito sintetico diverso - non è possibile - natura vincolante delle presunzioni ex lege - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l'accertamento sintetico fondato sul cosiddetto "redditometro", sostenendo che il reddito determinato in via presuntiva sulla base della disponibilità di determinati beni-indice potesse essere ridotto o diversamente valutato dal giudice in ragione del reddito effettivamente prodotto. La questione riguarda la natura delle presunzioni previste dalla normativa sul redditometro e la conseguente ripartizione dell'onere della prova.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. La stima del reddito collegata alla disponibilità dei beni-indice è predeterminata dalla legge e ha natura di presunzione legale. Una volta accertata la disponibilità dei beni e la loro riconducibilità a quelli previsti dal decreto ministeriale applicabile, né l'Amministrazione finanziaria né il giudice possono attribuire un reddito sintetico diverso o ridurre autonomamente la capacità presuntiva degli indici. Il contribuente può invece contestare la disponibilità dei beni, la loro corrispondenza con quelli normativamente previsti oppure dimostrare che la capacità di spesa deriva da fonti non reddituali o esenti.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico mediante redditometro
La stima del reddito riconducibile alla disponibilità di determinati beni è effettuata direttamente al livello normativo.
La disponibilità dei beni-indice determina una presunzione legale del reddito associato, senza possibilità per il giudice di sostituire il parametro normativo con una diversa valutazione discrezionale.
D.M. 10 settembre 1992
Il decreto individua i beni e servizi rilevanti ai fini della determinazione sintetica del reddito. Il contribuente può contestare che il bene fosse nella sua disponibilità o che corrisponda a una delle categorie previste dal decreto.
Massime di principio
- Quando la legge collega determinati beni o spese a un reddito presunto, il parametro può avere natura vincolante: il giudice non può sostituirlo con una stima equitativa o con un reddito sintetico diverso.
- Il contribuente deve concentrare la difesa sulla contestazione dei presupposti dell'accertamento, come l'effettiva disponibilità del bene, la sua corretta classificazione normativa o l'errata applicazione dei coefficienti.
- È possibile superare la presunzione dimostrando che la spesa o la capacità patrimoniale derivano da disponibilità non reddituali, esenti o comunque non imponibili, purché tali fonti siano adeguatamente documentate.
- Non è sufficiente sostenere genericamente che il reddito effettivo fosse inferiore a quello risultante dal redditometro: occorre provare l'assenza del presupposto presuntivo oppure l'origine non reddituale delle somme.
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