Sentenza n. 865/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00510/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Umbria che aveva respinto il ricorso contro il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni e contro la conseguente revoca del porto d'armi per uso venatorio
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava il divieto di detenzione di armi e munizioni adottato dalla Prefettura ai sensi dell'art. 39 TULPS, nonché la conseguente revoca del porto d'armi per uso venatorio disposta dalla Questura. Il provvedimento era stato adottato dopo una perquisizione domiciliare eseguita nell'ambito di un procedimento penale a carico del figlio dell'interessato, durante la quale era stato rinvenuto presso l'abitazione del figlio un fucile da caccia intestato all'appellante, affidato al figlio circa quindici anni prima, nonché 109 cartucce non denunciate. L'appellante era stato denunciato per omessa custodia dell'arma e per detenzione abusiva di munizioni. Con l'appello sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 43 del r.d. n. 773/1931, eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento e distorta interpretazione dei fatti, irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta. L'appellante ha valorizzato il possesso del titolo per circa sessant'anni, la propria condotta di vita complessivamente irreprensibile, il carattere isolato ed eccezionale degli episodi contestati, la convinzione che il figlio disponesse ancora di un valido libretto di porto di fucile, la natura e il numero delle munizioni rinvenute, la possibile esenzione dall'obbligo di denuncia per alcune di esse, la vetustà delle cartucce e la consegna spontanea delle munizioni ai Carabinieri. Ha inoltre sostenuto che il giudizio prognostico di inaffidabilità avrebbe dovuto essere fondato sul criterio del "più probabile che non" e su un'istruttoria e una motivazione capaci di considerare tutti gli elementi favorevoli.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. In materia di armi, il ritiro della licenza o il divieto di detenzione sono legittimi quando l'Amministrazione valuti, nell'esercizio di discrezionalità non irragionevole, la concretezza e attualità del pericolo di uso improprio delle armi. Tale valutazione è caratterizzata dalla prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità delle persone, non sussistendo un diritto assoluto al porto d'armi. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto l'istruttoria prefettizia adeguata e pienamente supportata da elementi idonei a fondare il giudizio di inaffidabilità, con motivazione esaustiva e sufficiente dell'iter logico-giuridico seguito. Gli elementi prospettati dall'appellante non erano idonei a evidenziare illogicità o irragionevolezza dell'azione amministrativa. La revoca del porto d'armi per uso venatorio è stata ritenuta conseguenza logica del divieto di detenzione, anche perché non erano stati dedotti vizi autonomi contro il provvedimento della Questura. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dell'assenza di difese scritte e della mancata partecipazione delle Amministrazioni all'udienza.
Norme richiamate
art. 39 r.d. n. 773/1931 (TULPS)
Consente l'adozione del divieto di detenzione di armi e munizioni quando la valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza evidenzi un pericolo concreto e attuale di uso improprio.
art. 43 r.d. n. 773/1931 (TULPS)
È richiamato dall'appellante con riferimento ai presupposti del ritiro o della revoca del titolo di polizia; la decisione conferma la legittimità della valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza.
art. 26 l. n. 110/1975
Il TAR, la cui motivazione è stata confermata, ha escluso l'applicazione dell'esenzione dall'obbligo di denuncia delle munizioni al caso concreto.
art. 697 c.p.
La contestazione penale per detenzione abusiva di munizioni costituisce elemento fattuale rilevante nel procedimento amministrativo, anche se il procedimento penale può estinguersi per oblazione.
artt. 162 e 162-bis c.p.
L'oblazione estingue il reato, ma non elimina l'esistenza storica del fatto illecito, che può essere valutato nel procedimento amministrativo relativo all'affidabilità nella detenzione e nell'uso delle armi.
art. 112 c.p.c.
Il Collegio dichiara esaurite le questioni dedotte in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- In materia di porto e detenzione di armi, non sussiste un diritto assoluto del privato al rilascio o alla conservazione del titolo di polizia; l'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità delle persone prevale nella ponderazione con l'interesse individuale.
- Il divieto di detenzione o il ritiro della licenza sono legittimi quando l'autorità di pubblica sicurezza fondi, su un'istruttoria adeguata e una motivazione congrua, una valutazione discrezionale non irragionevole circa la concretezza e l'attualità del pericolo di uso improprio delle armi.
- La precedente condotta di vita favorevole e la lunga titolarità del porto d'armi non impongono il mantenimento del titolo e non devono necessariamente essere poste a compensazione di episodi recenti che denotino grave negligenza nella custodia o nella gestione di armi e munizioni.
- L'oblazione o l'estinzione del reato non impediscono all'amministrazione di considerare il fatto storico illecito nell'ambito della valutazione amministrativa di affidabilità, poiché l'estinzione del reato non cancella l'esistenza concreta della condotta.
- La revoca del porto d'armi per uso venatorio può costituire conseguenza logica del divieto di detenzione delle armi, quando l'interessato non deduca vizi autonomi specificamente riferibili al provvedimento consequenziale.
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