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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5861/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Violazione di legge per omessa motivazione e mancata valutazione della richiesta di concordato ex art. 599‑bis cod. proc. pen. formulata congiuntamente dalla difesa del Todaro e dal Procuratore Generale (rinuncia ai motivi di appello e proposta di rideterminazione della pena). Il ricorrente lamentava che la Corte territoriale, nel procedimento trattato con contraddittorio scritto, non aveva preso in considerazione né motivato in sentenza la richiesta concordata, nonostante la documentata adesione del Procuratore Generale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che il 6/12/2022 la richiesta di concordato ex art. 599‑bis era stata trasmessa e aveva ottenuto il consenso del Sostituto Procuratore Generale, che il 16/12/2022 la difesa aveva depositato presso la Corte di Appello unitamente alla rinuncia ai motivi, e che ulteriori atti erano stati inviati via PEC. Nella sentenza impugnata mancava ogni valutazione di tale percorso concordato. Poiché la Corte di Appello non ha valutato la richiesta e non ha dato le eventuali comunicazioni/udienza previste dal comma terzo dell'art. 599‑bis, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rimesso gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per un nuovo giudizio nel quale venga esaminata e motivata la richiesta concordata in relazione alla posizione del Todaro.

Norme richiamate

  • art. 599‑bis cod. proc. pen.

    La norma disciplina il "concordato" in sede di impugnazione (accordo tra difesa e Pubblico Ministero con rinuncia ai mezzi di impugnazione e proposta di rideterminazione della pena). Dal testo della sentenza emerge che, se il giudice non intende accogliere la proposta concordata, ai sensi del comma terzo deve darne comunicazione alle parti e disporre udienza con la loro partecipazione; l'omessa valutazione della proposta è vizio rilevante che comporta annullamento e rinvio.

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Norma che ha consentito, in determinati casi, la trattazione dei ricorsi con contraddittorio scritto. Nel caso in esame il procedimento si è svolto in modalità cartolare, ma la Corte di Cassazione ha comunque richiesto che la richiesta concordata fosse valutata e motivata anche in tale contesto.

  • artt. 110, 497‑ter, 476, 482 cod. pen.

    Articoli elencati nella sentenza impugnata come capi di imputazione originari; nella decisione di Cassazione non è fornita un'interpretazione specifica di detti articoli, che sono richiamati soltanto come oggetto del giudizio di merito.

  • artt. 110, 56, 81 co. 2, 628 co. 3 n. 1 e 3‑bis cod. pen.

    Ulteriore indicazione dei reati e delle circostanze contestate al ricorrente; la Cassazione non si è pronunciata nel merito su tali norme, limitandosi a rilevare vizi procedurali relativi alla mancata valutazione del concordato.

Massime di principio

  • Quando difesa e Pubblico Ministero concordano una proposta di rideterminazione della pena ex art. 599‑bis e il Procuratore Generale presta adesione, la Corte d'appello è tenuta a valutare espressamente tale proposta e a motivare l'accoglimento o il rifiuto.
  • Se la Corte intende non accogliere il concordato, il comma terzo dell'art. 599‑bis impone di darne comunicazione alle parti e di fissare udienza con la loro partecipazione: l'omissione di questo adempimento è motivo di annullamento.
  • La trattazione cartolare (contraddittorio scritto) non esonera il giudice dall'obbligo di prendere in considerazione e motivare richieste concordate depositate tramite PEC o sugli atti: la documentazione telematica deve essere valutata.
  • Le parti che presentano una proposta concordata devono depositare chiaramente gli atti e la rinuncia agli strumenti di impugnazione e conservare la prova del consenso del Pubblico Ministero/Procuratore Generale (PEC, ricevute), poiché tali elementi sono decisivi per evitare vizi procedurali.
  • In caso di omissione motivazionale o di mancata valutazione di un concordato, il rimedio è l'annullamento con rinvio: la Cassazione non entra nel merito della quantificazione della pena ma ordina che la Corte territoriale riconsideri la proposta rispettando le forme procedurali.
  • Per ridurre il rischio di nullità, la richiesta di concordato deve essere formulata in modo chiaro e completo, indicando gli effetti pratici (rinuncia ai mezzi di impugnazione, pena concordata) e allegando il consenso del Pubblico Ministero.

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