Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14984/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato l'assoluzione dello Schettino dai reati di usura ed estorsione. La parte civile deduceva vizio di motivazione e travisamento della prova, lamentando errata valutazione delle prove dichiarative ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., adesione acritica alla sentenza di primo grado, uso illegittimo di massime d'esperienza per sminuire l'attendibilità del narrato del ricorrente, mancato apprezzamento delle intercettazioni (in particolare del 10 luglio 2020), insufficiente riscontro delle dichiarazioni dello Schettino e dei testi Ferriero, Catania, Ammora e Mendola, nonché inosservanza degli accertamenti bancari e delle dichiarazioni degli operanti della Guardia di finanza che avrebbero confermato versamenti e periodi indicati dal ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le doglianze aspecifiche e finalizzate a ottenere una rivalutazione dei fatti senza un confronto puntuale con la motivazione impugnata. I giudici di merito hanno svolto un esame coerente e motivato sulla credibilità della persona offesa e sul mancato riscontro oggettivo delle sue affermazioni; le valutazioni di merito relative alla credibilità sono questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni, non ravvisate. Sono state ritenute legittime anche le ricostruzioni che hanno fatto ricorso a massime di esperienza integrate con gli altri elementi istruttori. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., per avere proposto un'impugnazione ritenuta evidentemente inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    limiti del ricorso per cassazione in relazione ai motivi di appello

    Il ricorso deve rispettare i limiti imposti dalle norme procedurali: il Collegio rileva che le censure erano aspecifiche e non consentivano un effettivo confronto con la motivazione impugnata.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    valutazione delle prove dichiarative

    La Corte ha esaminato la contestazione sulla valutazione delle dichiarazioni e ha ritenuto che i giudici di merito abbiano effettuato un vaglio adeguato della credibilità, basato su riscontri logici e sulla mancanza di elementi oggettivi che sostenessero il narrato del ricorrente.

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    rinnovazione delle prove dichiarative

    La rinnovazione delle prove dichiarative non ha fornito riscontri validi a sostegno della versione del ricorrente; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello basata anche su tale rinnovazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    conseguenze dell'inammissibilità del ricorso

    A fronte dell'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende, ritenendosi profili di colpa per l'evidente infondatezza dell'impugnazione.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 41461 del 19/07/2012 Bell'Arte e altri e altre pronunce richiamate)

    principi sulla valutazione della credibilità della parte offesa e limiti del sindacato in sede di legittimità

    La Corte applica il principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono fondare la condanna se sottoposte a rigoroso vaglio di credibilità; inoltre ribadisce che le valutazioni di fatto sulla credibilità sono riservate ai giudici di merito e non possono essere rimesse in sede di cassazione salvo manifeste contraddizioni.

Massime di principio

  • Le valutazioni sulla credibilità delle dichiarazioni della parte offesa sono questioni di fatto tipicamente riservate ai giudici di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione, salvo l'esistenza di palesi contraddizioni o travisamenti della prova.
  • Le massime di esperienza possono essere legittimamente utilizzate per integrare il giudizio probatorio, purché declinate concretamente rispetto alle qualità soggettive delle parti e integrate con gli altri elementi istruttori.
  • Un ricorso per cassazione che contenga censure aspecifiche volte a ottenere una rivalutazione dei fatti senza un confronto puntuale con la motivazione impugnata è suscettibile di essere dichiarato inammissibile.
  • La mancata esistenza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della parte offesa (documenti, riscontri bancari, dichiarazioni terze indipendenti) indebolisce fortemente la possibilità di ribaltare le valutazioni di merito in sede di legittimità.
  • Proporre un ricorso manifestamente infondato o aspecifico può comportare oltre alla condanna alle spese anche sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende qualora emerga una colpa nell'impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.