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Sentenza

Sentenza n. 9914/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento mediante ricorso introduttivo e per motivi aggiunti: - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto;

Giustizia amministrativa202304694

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, relativi al superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e alle linee guida per il ripiano

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, concernente la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, recante le linee guida propedeutiche all'adozione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, nonché gli atti presupposti, conseguenti o connessi. Le amministrazioni intimate si sono costituite. Nel corso del giudizio, all'udienza del 22 maggio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato, anche tramite il proprio difensore, di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso e dei motivi aggiunti, chiedendo la compensazione delle spese, cui le amministrazioni non si sono opposte.

La decisione

Il TAR ha dichiarato manifestamente improcedibili sia il ricorso introduttivo sia quello per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della dichiarazione resa dalla parte ricorrente. La pronuncia è stata adottata in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a. Il giudice non ha esaminato nel merito i vizi dedotti contro i decreti ministeriali. Le spese di lite sono state compensate, conformemente alla richiesta della ricorrente e alla mancata opposizione delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente di definire il giudizio dichiarando l'improcedibilità del ricorso quando viene meno l'interesse alla decisione.

  • art. 74 c.p.a.

    nel caso in cui ravvisi […] la manifesta improcedibilità [...] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    La manifesta improcedibilità, accertata sulla base della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte, può essere definita con sentenza in forma semplificata e motivazione sintetica.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel contesto della definizione semplificata del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente, resa nel corso del giudizio, di non avere più interesse alla decisione determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
  • Quando la manifesta improcedibilità risulta evidente dalla sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata e motivazione sintetica ai sensi dell'art. 74 c.p.a.
  • In presenza di una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e della mancata opposizione delle amministrazioni resistenti, le spese di lite possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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