Cassazione Penale, Ordinanza n. 04952/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione. L'unico motivo deduceva il vizio della motivazione, sostenendo che mancasse il reato presupposto della ricettazione perché la condotta a monte sarebbe consistita nella contraffazione di un assegno bancario, fattispecie ormai depenalizzata dopo la riforma dell'art. 491 c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo riproduceva pedissequamente doglianze già svolte in appello e già disattese, senza confrontarsi in modo critico con la decisione impugnata; inoltre ha osservato che, nel caso concreto, il reato presupposto non era la falsificazione dell'assegno, bensì il furto del titolo, sottratto da ignoti e poi trasferito alla ricorrente, sicché l'abolitio criminis della falsificazione non incideva sulla configurabilità della ricettazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto non specifico il motivo di ricorso perché meramente reiterativo di quelli già esaminati e confutati in appello, e comunque infondato nel merito, poiché il reato presupposto della ricettazione era individuato nel furto dell'assegno e non nella sua contraffazione. È stata richiamata la giurisprudenza sulle conseguenze della depenalizzazione della falsificazione dell'assegno e sulla permanenza della rilevanza del furto e della successiva circolazione del bene.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Disciplina la ricettazione; nel caso concreto il reato presupposto è stato individuato nel furto del bene, non nella successiva falsificazione dell'assegno.
art. 485 c.p.
Richiamato solo per evidenziare che il vecchio reato di falso in assegno è stato abrogato/depenalizzato e quindi non può essere assunto come reato presupposto, se non nei limiti della concreta ricostruzione fattuale.
art. 491 c.p.
Richiamato per affermare che la riformulazione della norma ha escluso che la contraffazione dell'assegno bancario continui a essere prevista come reato nelle forme indicate dalla difesa.
art. 591 c.p.p.
Non è espressamente citato nel testo, ma la declaratoria di inammissibilità è fondata sulla mancanza di specificità del ricorso e sulla sua natura meramente reiterativa.
Massime di principio
- Ai fini della ricettazione, il reato presupposto deve essere correttamente individuato nella concreta sequenza fattuale: se il bene è stato prima furtivamente sottratto e poi trasferito a terzi, la successiva eventuale falsificazione non elide la configurabilità della ricettazione rispetto al bene proveniente da furto.
- La depenalizzazione o abolizione di una specifica condotta di falsificazione non esclude automaticamente la ricettazione quando la cosa abbia comunque origine da un diverso reato-presupposto ancora penalmente rilevante.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limita a riproporre senza autonoma critica le doglianze già formulate in appello e già puntualmente respinte, perché manca la specifica funzione argomentativa richiesta dall'impugnazione.
- La censura sulla motivazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è solo apparente e non consente il sindacato di legittimità.
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