Cassazione Penale, Sentenza n. 34288/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza n. 917/2024 della Corte d'appello di Perugia con due motivi: (1) nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a) e c) c.p.p., per presunta redazione e sottoscrizione del dispositivo il 2/12/2024, cioè il giorno precedente l'udienza del 3/12/2024, con conseguente violazione del diritto di difesa; (2) illogicità della motivazione circa la determinazione degli aumenti di pena in relazione a un furto già giudicato con sentenza del 10/02/2016: si contesta che la Corte abbia ingiustificatamente aumentato più di quanto fatto per altro furto, non tenendo conto che il reato del 2016 era un furto semplice e che la refurtiva sarebbe di modesto valore, rendendo sproporzionato l'aumento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che si è trattato di un mero errore materiale (refuso) nella data del dispositivo: il verbale di camera di consiglio e la sentenza indicano la trattazione e la decisione del 3/12/2024, mentre la data 2/12/2024 nel dispositivo è dovuta a un refuso; pertanto non sussiste nullità. Sul secondo motivo ha ritenuto che la valutazione della Corte d'appello di Perugia circa la maggiore gravità del furto già giudicato (valore e quantità della refurtiva, ponderata ai sensi dell'art. 133 c.p.) sia coerente e non illogica: la censura era in realtà una rivalutazione meramente critica dei fatti, non ammissibile in questa sede. Perciò il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e deve versare una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 178 c.p.p.
comma 1, lett. a) e lett. c)
Invocata dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per irregolare formazione del dispositivo; la Corte ha interpretato che un errore materiale nella data non produce nullità se la data esatta è ricavabile dagli atti.
art. 133 c.p.
Strumento interpretativo per la determinazione della pena: la Corte ha valutato la maggiore gravità del reato (quantità/valore della refurtiva e precedenti) ai fini dell'aumento della pena, giudicandone la motivazione congrua.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per l'attribuzione delle spese processuali al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte cost. n. 186/2000
Richiamata in tema di deposizione di somme alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto opportuno disporre il versamento non ritenendo il ricorso privo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Un errore materiale nella data o in parti formali del dispositivo non determina automaticamente la nullità della sentenza se la data o il contenuto corretto possono essere ricavati con certezza dagli atti (verbali, motivazione, notifiche).
- Le censure che mirano a una rivalutazione critica dei fatti o della prova (es. discrepanze sul valore della refurtiva) sono inammissibili in Cassazione quando la motivazione del giudice di merito risulta logica e coerente; la Corte di legittimità sindaca solo vizi di logicità, coerenza o arbitrarietà.
- La quantificazione della pena in sede di rinvio può tener conto di maggiori elementi concreti (valore e quantità della refurtiva, precedenti) ai sensi dell'art. 133 c.p.; se la Corte espone ragioni non illogiche la valutazione rimane insindacabile.
- La contestazione formale della redazione del dispositivo (firma/data) va verificata con riferimento all'intero fascicolo: è essenziale dimostrare che l'errore ha realmente inciso sul diritto di difesa o sulla composizione del collegio, non limitarsi a rilevare un semplicissimo refuso.
- In caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo prova di colpa esimente.
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