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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34288/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza n. 917/2024 della Corte d'appello di Perugia con due motivi: (1) nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a) e c) c.p.p., per presunta redazione e sottoscrizione del dispositivo il 2/12/2024, cioè il giorno precedente l'udienza del 3/12/2024, con conseguente violazione del diritto di difesa; (2) illogicità della motivazione circa la determinazione degli aumenti di pena in relazione a un furto già giudicato con sentenza del 10/02/2016: si contesta che la Corte abbia ingiustificatamente aumentato più di quanto fatto per altro furto, non tenendo conto che il reato del 2016 era un furto semplice e che la refurtiva sarebbe di modesto valore, rendendo sproporzionato l'aumento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che si è trattato di un mero errore materiale (refuso) nella data del dispositivo: il verbale di camera di consiglio e la sentenza indicano la trattazione e la decisione del 3/12/2024, mentre la data 2/12/2024 nel dispositivo è dovuta a un refuso; pertanto non sussiste nullità. Sul secondo motivo ha ritenuto che la valutazione della Corte d'appello di Perugia circa la maggiore gravità del furto già giudicato (valore e quantità della refurtiva, ponderata ai sensi dell'art. 133 c.p.) sia coerente e non illogica: la censura era in realtà una rivalutazione meramente critica dei fatti, non ammissibile in questa sede. Perciò il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e deve versare una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    comma 1, lett. a) e lett. c)

    Invocata dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per irregolare formazione del dispositivo; la Corte ha interpretato che un errore materiale nella data non produce nullità se la data esatta è ricavabile dagli atti.

  • art. 133 c.p.

    Strumento interpretativo per la determinazione della pena: la Corte ha valutato la maggiore gravità del reato (quantità/valore della refurtiva e precedenti) ai fini dell'aumento della pena, giudicandone la motivazione congrua.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per l'attribuzione delle spese processuali al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata in tema di deposizione di somme alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto opportuno disporre il versamento non ritenendo il ricorso privo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Un errore materiale nella data o in parti formali del dispositivo non determina automaticamente la nullità della sentenza se la data o il contenuto corretto possono essere ricavati con certezza dagli atti (verbali, motivazione, notifiche).
  • Le censure che mirano a una rivalutazione critica dei fatti o della prova (es. discrepanze sul valore della refurtiva) sono inammissibili in Cassazione quando la motivazione del giudice di merito risulta logica e coerente; la Corte di legittimità sindaca solo vizi di logicità, coerenza o arbitrarietà.
  • La quantificazione della pena in sede di rinvio può tener conto di maggiori elementi concreti (valore e quantità della refurtiva, precedenti) ai sensi dell'art. 133 c.p.; se la Corte espone ragioni non illogiche la valutazione rimane insindacabile.
  • La contestazione formale della redazione del dispositivo (firma/data) va verificata con riferimento all'intero fascicolo: è essenziale dimostrare che l'errore ha realmente inciso sul diritto di difesa o sulla composizione del collegio, non limitarsi a rilevare un semplicissimo refuso.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo prova di colpa esimente.

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