Cassazione Civile, Ordinanza n. 34472/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006, disconoscendo costi sostenuti dalla contribuente e contestando una maggiore Ires, Iva e Irap, oltre alle sanzioni. La società aveva impugnato gli atti sostenendo che il rapporto con la titolare di una tenuta non fosse un mandato con rappresentanza, come ritenuto dall'Ufficio, ma una collaborazione commerciale che le consentiva di operare in esclusiva nel catering e banqueting; di conseguenza i costi sostenuti per pubblicità, giardinaggio, pulizie, gas propano, diritto di esclusiva e altri oneri sarebbero stati inerenti alla propria attività e deducibili. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali e delle norme su deduzione/detraibilità dei costi, lamentando che la CTR avesse valorizzato solo il nomen iuris di mandato con rappresentanza senza considerare il contenuto complessivo della scrittura; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la diretta riferibilità dei costi alla propria attività sociale; (3) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 24 Cost., per ultrapetizione/extrapetizione sulla questione dei c.d. fitti passivi, poiché l'Ufficio aveva contestato la deducibilità solo per non opponibilità del contratto di locazione non registrato, mentre la CTR aveva fondato la decisione sulla qualificazione del rapporto come mandato con rappresentanza; (4) omesso esame della medesima questione dei fitti passivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo che la censura sull'interpretazione del contratto fosse sviluppata in modo generico, senza specifica indicazione delle clausole che avrebbero imposto una diversa qualificazione negoziale, e che non vi fosse omesso esame sulla deducibilità dei costi, essendo stata già esclusa per la qualificazione del rapporto in mandato con rappresentanza. Ha accolto il terzo motivo, rilevando che, per la questione dei fitti passivi, la CTR aveva deciso su un titolo diverso da quello posto dall'Ufficio a base della ripresa, incorriendo in ultrapetizione. Il quarto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Calabria, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Nell'interpretazione del contratto occorre indagare la comune intenzione delle parti e non fermarsi al solo senso letterale delle parole.
art. 109 d.P.R. n. 917/1986
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la deducibilità dei costi in base al criterio di inerenza.
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente per contestare il disconoscimento della detraibilità/deducibilità dei costi.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Norma di legittimità invocata per denunciare violazioni di legge, sia sui criteri ermeneutici sia sull'art. 112 c.p.c.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Norma di legittimità invocata per omesso esame di fatti decisivi.
art. 1720 c.c.
La Corte richiama la disposizione come correttamente applicata dal giudice di merito nel ricondurre i costi alla disciplina del mandato con rappresentanza.
art. 15, comma primo, n. 3, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come base normativa coerente con l'esclusione della deducibilità dei costi ricondotti al mandato con rappresentanza.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può porre a fondamento della decisione un titolo diverso da quello posto dall'Ufficio a base della pretesa, pena ultrapetizione.
art. 24 Cost.
Richiamato unitamente all'art. 112 c.p.c. a sostegno della censura di ultrapetizione/extrapetizione.
art. 1, comma 346, L. n. 311/2004
La contestazione sui fitti passivi era fondata sulla non opponibilità del contratto di locazione non registrato ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente quali clausole del contratto, considerate nel loro complesso, impongano una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella adottata dal giudice di merito.
- La deducibilità dei costi va esclusa quando il giudice accerti che essi si collocano nell'ambito di un rapporto negoziale qualificato come mandato con rappresentanza, con conseguente applicazione della disciplina propria di tale schema e non del diverso criterio di inerenza prospettato dalla parte.
- Non sussiste omesso esame di un fatto decisivo quando la questione della deducibilità è stata comunque scrutinata e respinta dal giudice di merito sulla base della qualificazione giuridica del rapporto tra le parti.
- Nel processo tributario il giudice non può fondare la decisione su una ragione giuridica diversa e autonoma rispetto a quella posta dall'Amministrazione a base dell'atto impositivo, poiché ciò integra ultrapetizione.
- L'oggetto del giudizio tributario è delimitato dai presupposti e dalle ragioni della pretesa fiscale contenuti nell'atto impugnato; la diversa qualificazione del rapporto da parte del giudice è consentita solo nei limiti della causa petendi effettivamente dedotta dall'Ufficio.
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