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Sentenza

Sentenza n. 208/2026 - Bologna, Sezione 1

per -l’accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine al ricorso avverso il rigetto al rinnovo del permesso di soggiorno notificato in data 12/03/25, nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate a provvedere secondo le rispettive competenze.

Giustizia amministrativa202501318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sul ricorso gerarchico contro il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. il silenzio delle amministrazioni sul ricorso amministrativo presentato contro il provvedimento del Questore di Ravenna che aveva rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per mancata presentazione all’appuntamento per i rilievi dattiloscopici. Ha dedotto la violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990 e dell’art. 5 d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che sussistessero i presupposti per il rinnovo e che l’amministrazione fosse obbligata a concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Secondo il ricorrente, il termine per decidere il ricorso amministrativo era decorso senza riscontro, sicché si sarebbe formato un silenzio-inadempimento, con conseguente obbligo delle amministrazioni di provvedere entro sessanta giorni.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che il ricorso amministrativo era stato proposto ai sensi degli artt. 1 e seguenti del d.P.R. n. 1199/1971 e che, ai sensi dell’art. 6 dello stesso decreto, decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione senza comunicazione della decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. Pertanto, il silenzio della Prefettura non costituiva silenzio-inadempimento, bensì silenzio significativo qualificato dalla legge come silenzio-rigetto. Il giudice ha inoltre precisato che il termine di novanta giorni non è perentorio: il suo decorso non estingue il potere dell’amministrazione di decidere tardivamente, ma consente all’interessato di impugnare l’atto originario, il silenzio-rigetto oppure di attendere la decisione tardiva. Non sussisteva quindi l’obbligo di imporre all’amministrazione un termine per provvedere ai sensi dell’art. 117 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio è esperibile contro un silenzio-inadempimento, ma non quando la legge attribuisce al silenzio un significato provvedimentale di rigetto.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    L’obbligo generale di conclusione del procedimento con provvedimento espresso non opera, ai fini dell’azione ex art. 117 c.p.a., in modo incompatibile con una specifica disciplina legislativa del silenzio-rigetto.

  • art. 5 d.lgs. n. 286/1998

    Norma invocata dal ricorrente in relazione ai presupposti del rinnovo del permesso di soggiorno; la sentenza non esamina nel merito tali presupposti, poiché decide la controversia sulla qualificazione del silenzio relativo al ricorso amministrativo.

  • art. 6 d.P.R. n. 1199/1971

    Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

    Il decorso di novanta giorni determina un silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico; il termine non è perentorio e non estingue il potere dell’amministrazione di decidere successivamente.

  • artt. 1 e seguenti d.P.R. n. 1199/1971

    Disciplina applicabile al ricorso gerarchico proposto contro il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno.

Massime di principio

  • Le ipotesi di silenzio significativo sono tassative e ricorrono soltanto quando la legge attribuisce espressamente al silenzio dell’amministrazione un determinato significato provvedimentale; in mancanza, l’inerzia può integrare silenzio-inadempimento azionabile ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
  • Nel ricorso gerarchico, il decorso di novanta giorni dalla presentazione senza comunicazione della decisione determina, ai sensi dell’art. 6 d.P.R. n. 1199/1971, un silenzio-rigetto e non un silenzio-inadempimento.
  • Il termine di novanta giorni previsto per la decisione del ricorso gerarchico non è perentorio: il suo decorso non estingue il potere dell’amministrazione di decidere tardivamente.
  • Dopo la formazione del silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico, l’interessato può impugnare l’atto originario nei termini di decadenza, impugnare il silenzio-rigetto oppure attendere la decisione tardiva dell’amministrazione; non può ottenere, mediante l’azione contro il silenzio-inadempimento, un ordine giudiziale di provvedere fondato sulla qualificazione dell’inerzia come silenzio-inadempimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

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