Cassazione Civile, Ordinanza n. 15544/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009, emesso a seguito di pvc della Guardia di Finanza, con cui venivano contestati: (i) una deduzione di quote di ammortamento ritenuta errata, perché il cespite alberghiero denominato "Holiday Inn" era stato iscritto in bilancio per un valore ammortizzabile superiore a quello reale e con applicazione dell’aliquota del 6% invece che dell’1,5%; (ii) costi ritenuti non inerenti, fondati su fatture emesse da una società terza, poi oggetto di parziale autotutela per errore materiale. La CTP accoglieva solo in parte il ricorso del contribuente; la CTR del Lazio accoglieva l’appello dell’Ufficio, rideterminando il valore del bene e confermando l’aliquota dell’1,5%, mentre rigettava l’appello incidentale del fallimento. In cassazione il fallimento deduceva cinque motivi: 1) nullità del giudizio e della sentenza per intervenuto fallimento e asserita inefficacia dell’avviso notificato durante la procedura concorsuale, sostenendo che l’accertamento del credito sarebbe stato rimesso solo alla verifica del passivo; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per pretesa ultrapetizione della CTR che avrebbe riesaminato il costo dell’immobile non contestato dall’Ufficio; 3) violazione dell’art. 102 TUIR per erronea determinazione della quota di ammortamento; 4) nullità per omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR avesse trascurato il contratto di consulenza, varie scritture contabili e la fattura n. 174; 5) violazione di legge per il rigetto dell’appello incidentale sulle sanzioni, in relazione alla loro riduzione. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che i crediti tributari verso il fallito restano devoluti al giudice tributario anche dopo il fallimento; ha rigettato i motivi secondo e terzo, affermando che il giudice d’appello può riesaminare an e quantum della pretesa tributaria e rideterminare il valore ammortizzabile senza essere vincolato ai criteri del primo giudice; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché le doglianze riguardavano in realtà la valutazione del materiale probatorio e non un vero omesso esame decisivo; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per difetto di specificità, non essendo state indicate le norme violate. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del fallimento alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del fallimento. Ha escluso che la sopravvenuta dichiarazione di fallimento rendesse improcedibile il giudizio tributario relativo all’accertamento del credito fiscale, ha confermato che nel processo tributario il giudice di appello può rideterminare la pretesa nei suoi elementi costitutivi e quantitativi, ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a una rivalutazione del merito o erano formulate in modo generico. Conseguentemente, il fallimento è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Le censure ex art. 360 nn. 3, 4 e 5 devono essere specifiche; il n. 5 non consente più doglianze su insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo il controllo sul "minimo costituzionale".
art. 112 c.p.c.
Nel processo tributario la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste solo se il giudice statuisca oltre i limiti della domanda; non vi è omessa pronuncia quando la questione è implicitamente rigettata dalla decisione incompatibile con la tesi difensiva.
art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Rende applicabili al processo tributario i principi processuali civili richiamati dalla decisione, in particolare per il contraddittorio e la struttura delle impugnazioni.
art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992
Attribuisce alle commissioni tributarie la cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, estesa a ogni questione relativa all'an e al quantum del tributo.
art. 43 L. fall.
La sentenza distingue l’interruzione prevista per i giudizi attivi dalla diversa disciplina applicabile ai giudizi di accertamento del credito verso il fallito.
art. 52 L. fall.
L’intervenuto fallimento determina improcedibilità dei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento di crediti verso il fallito, salvo le eccezioni richiamate dalla Corte.
art. 50 L. fall.
È richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte esclude che regoli il caso, non ravvisando nullità per la pendenza del giudizio tributario.
art. 51 L. fall.
È richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte esclude che comporti la nullità della sentenza o del procedimento nel caso concreto.
art. 88 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È richiamato nel primo motivo, ma la Corte non ne accoglie la lettura estensiva proposta dal ricorrente.
art. 102 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È invocato per contestare la determinazione dell’ammortamento; la Corte afferma che il giudice di merito può rideterminare il valore ammortizzabile sulla base del materiale probatorio e dei criteri ritenuti attendibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
art. 366 c.p.c.
L’onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione impone di indicare puntualmente le norme asseritamente violate e il loro contrasto con la decisione impugnata.
Massime di principio
- Nel caso di crediti tributari verso un soggetto fallito, la pendenza della procedura concorsuale non sposta la cognizione alla verifica del passivo, ma lascia ferma la giurisdizione del giudice tributario sia sull'an sia sul quantum del tributo.
- Nel processo tributario l’appello ha effetto devolutivo pieno sul capo impugnato: il giudice di secondo grado può riesaminare tutte le questioni connesse e rideterminare la pretesa fiscale sulla base di criteri diversi da quelli seguiti dal primo giudice, purché motivi la scelta.
- Non vi è ultrapetizione né omessa pronuncia quando il giudice decide su questioni che costituiscono antecedenti logici della pronuncia richiesta o che risultano implicitamente assorbite dalla soluzione adottata.
- Le censure di legittimità che mirano a una nuova valutazione delle prove o del merito sono inammissibili, perché la scelta e la valutazione del materiale probatorio spettano al giudice di merito.
- Dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non già l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo la sua totale mancanza o apparenza.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile se non indica in modo specifico le norme violate e non sviluppa il confronto tra precetto e motivazione della sentenza impugnata.
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