Cassazione Penale, Ordinanza n. 22984/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per fatti in materia di stupefacenti. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che i quantitativi di sostanza rinvenuti fossero modesti. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, privi di una specifica critica alla motivazione impugnata. Ha inoltre rilevato che il diniego del fatto lieve era sorretto da una valutazione complessiva delle modalità dell'azione, dell'occultamento della sostanza, della varietà qualitativa delle droghe, della scorta rinvenuta nell'alloggio e di ulteriori elementi sintomatici di un'attività non occasionale; quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto sufficiente il richiamo ai precedenti penali e al comportamento processuale dell'imputato.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Il fatto di lieve entità è riconoscibile solo quando la condotta presenti minima offensività complessiva, da valutarsi non sul solo dato quantitativo ma anche su mezzi, modalità e circostanze dell'azione; uno degli indici può risultare negativamente assorbente.
art. 133 c.p.
Ai fini del riconoscimento o del diniego delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente, purché motivi sugli aspetti decisivi della personalità dell'imputato e dell'entità del fatto.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 609 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo decisionale come norma applicata; nessuna interpretazione ricavabile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una critica puntuale e specifica della motivazione impugnata.
- La qualificazione del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici normativi: quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; può bastare un indice sfavorevole, se di rilievo assorbente, a escludere la fattispecie attenuata.
- Il mero dato quantitativo della sostanza non è sufficiente, da solo, a fondare il riconoscimento del fatto lieve in materia di stupefacenti.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato anche tramite il richiamo a uno o più elementi ritenuti decisivi, come precedenti penali e comportamento processuale, senza necessità di confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
- In tema di attenuanti generiche, la motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione se non è contraddittoria e dà conto degli elementi ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p.
- È consentita la doppia valutazione dello stesso elemento fattuale per finalità diverse, ad esempio per escludere il fatto lieve, determinare la pena base e negare le attenuanti generiche.
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