Cassazione Penale, Sentenza n. 9156/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 04/10/2022 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado ma confermato numerose condanne per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati connessi. I ricorrenti hanno dedotto, a vario titolo: vizi di motivazione (mancata, contraddittoria o illogica), omessa valutazione o errata qualificazione della condotta (es. richiesta di derubricazione in tentativo o di riconoscimento della lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990), omissione di pronunciarsi su circostanze attenuanti o aggravanti (numero di persone, associazione armata, ingente quantità), errore nella determinazione della pena e nella qualificazione del ruolo (promotore vs mero partecipe), problematiche di prescrizione e di applicazione di benefici/processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente alcuni ricorsi e respinto o dichiarato inammissibili gli altri. In particolare: - Accolti e annullate con rinvio per nuova determinazione della pena e/o riclassificazione: Ana Maria Adascalitei (riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; rinvio per la sola rideterminazione della pena), Carmela De Nicola (analoga riqualificazione e rinvio per pena), Salvatore Di Matola (annullamento limitato al capo 26 con rinvio per colmare lacuna motivazionale), Gaetano Buono (annullamento con rinvio per carenze motivazionali su suo concreto contributo). - Inammissibili o rigettati: i ricorsi di Salvatore Ambrosio, Angelo Auriemma, Alan Cristian Batti, Alfredo Batti, Giuseppina Batti, Tommaso G. Boccia, Davide Carbone, Giovanni Chirico, Mario Cutolo, Mario N. Fabbrocini, Vincenzo Guastafierro, Gennaro Izzo, Michele Tufano e Ferdinando Campanile sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati. - Per i ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, la Cassazione ha disposto la condanna al pagamento delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre fornito chiarimenti interpretativi su più profili giuridici rilevanti.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
La fattispecie di "lieve entità" può essere riconosciuta solo in presenza di una complessiva minore portata dell'attività (quantitativi ridotti, limitata circolazione di merce e denaro, potenzialità di guadagni limitati). Può essere applicata anche ad un concorrente mentre per altri concorrenti permane una qualificazione più grave (conseguenza della valutazione del ruolo e degli elementi fattuali specifici).
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)
Per la configurabilità del reato associativo va valutata l'esistenza di un'organizzazione concreta (ruoli, permanenza del vincolo, modalità operative) oltre all'accordo criminoso; la partecipazione stabile può desumersi anche da ripetute condotte e ruoli distinti all'interno del sodalizio.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2
partita di 39,99 kg di cocaina (nella fattispecie)
L'aggravante dell'ingente quantità si considera di norma quando la quantità supera la soglia determinata dalla tabella di legge (per la cocaina la soglia indicata porta a circa 1,5 kg di sostanza pura quale limite per l'aggravante). Quantitativi molto superiori giustificano l'aggravante.
codice penale, art. 81
Regola la continuazione tra più reati e l'aumento di pena per i reati in continuazione; la corretta determinazione dell'aumento richiede motivazione sul contributo specifico e sulla gravità relativa dei reati in continuazione.
codice penale, art. 56
Disciplina la partecipazione e le forme del concorso; richiamata in relazione alla valutazione dei vari ruoli (promotore, organizzatore, mero esecutore, ecc.).
codice penale, art. 378
Riguarda gli illeciti di specifica natura (nell'ambito del ricorso è stata valutata la corretta qualificazione del reato e i relativi limiti edittali).
codice penale, artt. 628 e 629
Norme relative alla rapina e alle lesioni (citate in relazione ad addebiti specifici in capo ad alcuni imputati); contestazioni applicate con riferimento al concorso di persone e ai diversi capi d'imputazione.
codice di procedura penale, art. 304 e art. 159 cod. pen.
La sospensione dei termini di custodia cautelare disposta in pendenza del deposito della motivazione (o per complessità del giudizio) sospende la prescrizione per tutti i reati del processo e per tutti gli imputati, in quanto causa di sospensione oggettiva riconducibile al processo nel suo complesso.
codice di procedura penale, artt. 125, 533, 546
Richiamate in tema di ammissibilità dei motivi di ricorso, di dettame procedurale sulla pronuncia e sulle questioni non prospettate in appello; la giurisprudenza disciplina i limiti entro cui sono deducibili censure in Cassazione.
codice penale, artt. 62-bis e 133
Art. 62-bis (circostanze attenuanti generiche) e art. 133 (determinazione della pena): la Corte richiede motivazioni adeguate se si chiede il prevalere delle attenuanti sulle aggravanti e la determinazione della pena entro i limiti edittali.
Massime di principio
- La qualificazione della condotta sotto l'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (lieve entità) richiede una valutazione complessiva degli elementi: quantità, modalità, circostanze dell'azione, limitata circolazione di merce/denaro e potenzialità di guadagno; può essere riconosciuta a singoli concorrenti anche se altri partecipanti svolgono attività più rilevante.
- La configurazione dell'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 309/1990 richiede elementi che dimostrino un'organizzazione concreta (ruoli stabili, modalità operative, meccanismi di sostegno e gestione): il giudice di merito può inferire la stabilità associativa da elementi indiziari persistenti.
- Se in appello si rinuncia espressamente ai "motivi assolutori" (ossia alla contestazione della responsabilità), tale rinuncia comprende anche i profili relativi alla qualificazione del reato, aggravanti e recidiva; questi punti diventano in genere preclusi in cassazione salvo specifiche eccezioni.
- La Corte di Cassazione ha limitato poteri di sindacato sulla valutazione dei fatti: non può riformare la valutazione delle prove a meno che non vi sia travisamento della prova (prova inesistente o risultato di prova obiettivamente diverso); non è ammessa una rivalutazione libera degli elementi di fatto.
- La soglia per l'aggravante dell'"ingente quantità" in materia di cocaina è applicata secondo i parametri della tabella ministeriale: quantità ben superiori alla soglia (es. oltre 1,5 kg di sostanza pura) giustificano l'aggravante.
- Sospensioni dei termini per la redazione della motivazione o per complessità del giudizio sospendono la prescrizione per l'intero processo e per tutti gli imputati, anche se la custodia cautelare non è stata disposta per ciascun imputato.
- Le doglianze generiche sulla mancata ponderazione tra attenuanti e aggravanti sono spesso inammissibili: è necessario indicare in modo puntuale e circostanziato gli elementi di criticità della motivazione per superare il vaglio di Cassazione.
- Nei casi di reati di importazione, l'accordo finalizzato all'importazione può integrare la consumazione del delitto; il tentativo sussiste solo nelle fasi anteriori all'effettivo consenso e trasferimento non concretamente avvenuto.
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