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Sentenza

Sentenza n. 1508/2026 - Catania, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. -OMISSIS- Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202600637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che ha riconosciuto l'indennizzo ex l. 210/1992

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione, ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'indennizzo previsto dalla l. 210/1992, nella misura della categoria ottava della tabella A allegata al d.P.R. 834/1981, oltre interessi legali. La sentenza, previamente corretta per due errori materiali, era stata notificata al Ministero il 15 maggio 2024 ed era passata in giudicato. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, nonostante la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma, senza allegare l'avvenuto pagamento né fornire giustificazione dell'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e mancata prova dell'integrale adempimento. Applicando l'art. 2697 c.c., il Collegio ha rilevato che il ricorrente aveva provato il fatto costitutivo del diritto di agire in ottemperanza, mentre spettava al Ministero dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, in particolare l'integrale pagamento; tale prova non è stata fornita. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per il personale scolastico, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare su istanza di parte entro un ulteriore termine di novanta giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione fonda l'azione di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato e, nel caso esaminato, del giudicato derivante da una sentenza civile passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 2697 c.c.

    i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli

    Dopo che il creditore ha provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spetta all'amministrazione dimostrare l'integrale adempimento o altro fatto estintivo, modificativo o impeditivo.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla norma costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • l. 210/1992

    Costituisce la base normativa dell'indennizzo riconosciuto dal giudicato civile posto in esecuzione.

  • d.P.R. 834/1981

    La tabella A allegata al decreto individua la categoria, nella specie l'ottava, utilizzata dal giudicato civile per determinare la misura dell'indennizzo.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per determinate ottemperanze, è ritenuta applicabile per analogia anche all'esecuzione di altre condanne pecuniarie quando il commissario sia un dirigente dell'amministrazione resistente.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015

    Richiamata quale disposizione di modifica o previsione collegata all'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria contenuta in una sentenza civile passata in giudicato, il ricorrente deve provare l'esistenza del titolo esecutivo, la sua rituale notificazione e il mancato adempimento, oltre al decorso del termine legalmente previsto; fornita tale prova, l'amministrazione deve dimostrare l'integrale esecuzione o altro fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto.
  • La mera costituzione dell'amministrazione nel giudizio di ottemperanza, senza allegazione e prova dell'avvenuto pagamento o di una valida giustificazione dell'inadempimento, non è sufficiente a superare la domanda di esecuzione del giudicato.
  • In presenza dei presupposti dell'ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinando l'intervento sostitutivo all'inutile decorso del termine assegnato e all'istanza dell'interessato.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, l'attività commissariale rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un compenso autonomo; tale regola può essere applicata per analogia anche a condanne pecuniarie diverse da quelle cui la previsione è espressamente riferita.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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