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Ordinanza

Ordinanza n. 801/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione del Vice Comandante dell'Arma dei Carabinieri recante la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione

Esito

RIMESSIONE

La controversia

Il ricorrente, già in congedo al momento dell'adozione dell'atto e dell'incardinamento del giudizio, aveva impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento disciplinare espulsivo adottato dal Vice Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri all'esito di un procedimento avviato dal Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna. Il TAR Lazio aveva declinato la competenza in favore del TAR Marche, ritenendo non applicabile il criterio della sede di servizio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a. nei confronti di un dipendente non più in servizio, applicabile invece il criterio generale dell'efficacia territoriale dell'atto e rilevante la residenza del ricorrente. Il ricorrente aveva tempestivamente riassunto il giudizio davanti al TAR Marche. Quest'ultimo ha ritenuto non condivisibile il criterio della residenza, non previsto dal codice del processo amministrativo, aleatorio e potenzialmente idoneo a favorire il forum shopping. Ha inoltre rilevato che la sanzione espulsiva produce effetti non limitati al territorio di un TAR periferico, poiché determina l'espulsione dell'interessato dalla Forza armata, e che la vicenda disciplinare presentava collegamenti territoriali sia con le Marche sia con l'Emilia Romagna.

La decisione

Il TAR Marche ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza, indicando come competente il TAR Lazio - Roma, in ragione della sede dell'autorità emanante. Ha ritenuto che, sebbene per il dipendente pubblico già in quiescenza non operi il criterio della sede di servizio di cui all'art. 13, comma 2, c.p.a., non possa sostituirsi a esso il criterio della residenza del ricorrente, privo di base normativa. Ha applicato il criterio della sede dell'autorità emanante, non risultando l'efficacia del provvedimento espulsivo circoscritta al territorio di un TAR periferico. La domanda cautelare è stata respinta allo stato ai sensi dell'art. 15, comma 6, c.p.a., in pendenza del regolamento di competenza: il ricorrente era già in quiescenza e non aveva allegato un pregiudizio grave e irreparabile, restando possibile riproporre la domanda cautelare davanti al TAR Marche in presenza di fatti nuovi. Ogni altra pronuncia in rito e nel merito è stata sospesa; il fascicolo è stato trasmesso al Consiglio di Stato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Prevede il criterio generale di competenza territoriale fondato sull'efficacia spaziale dell'atto impugnato.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Il criterio della sede di servizio non opera, secondo l'ordinanza, quando il rapporto di pubblico impiego sia cessato al momento dell'incardinamento del giudizio.

  • art. 15, comma 5, secondo periodo, c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la richiesta d'ufficio del regolamento di competenza.

  • art. 15, comma 6, c.p.a.

    In pendenza del regolamento di competenza la domanda cautelare si propone al giudice indicato come competente nell'ordinanza di cui al comma 4, che decide in ogni caso, fermo restando quanto disposto dal comma 7.

    La domanda cautelare è stata respinta allo stato dal giudice investito della controversia, in pendenza del regolamento di competenza, per carenza di allegazione di un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 125 Cost.

    È richiamato con riguardo alle esigenze di decentramento della giustizia amministrativa, considerate nella disciplina dei criteri di competenza territoriale.

Massime di principio

  • Quando il rapporto di pubblico impiego sia cessato al momento dell'incardinamento del giudizio, il criterio della sede di servizio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a. non trova applicazione.
  • La residenza del ricorrente non costituisce un autonomo criterio di competenza territoriale nel processo amministrativo, in assenza di una specifica previsione normativa; il suo impiego è inoltre inidoneo perché aleatorio e potenzialmente favorevole al forum shopping.
  • Il criterio della sede dell'autorità emanante recede in favore di quello dell'efficacia territoriale dell'atto soltanto quando gli effetti dell'atto siano esauriti nella sfera territoriale di competenza di un TAR periferico.
  • Un provvedimento disciplinare di stato espulsivo adottato nei confronti di un militare già in congedo, producendo l'espulsione dalla Forza armata, non ha effetti territorialmente circoscritti al luogo di residenza dell'interessato o a una specifica area regionale; in assenza di altro criterio speciale applicabile, la competenza si radica presso il TAR individuato in relazione alla sede dell'autorità emanante.
  • In pendenza del regolamento di competenza, il giudice indicato come competente deve decidere sulla domanda cautelare; la sospensione dell'atto richiede comunque la dimostrazione del periculum in mora, non integrato dalla mera impugnazione di una sanzione nei confronti di un soggetto già in quiescenza.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaCompetenzaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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