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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20000/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva proposto domanda contro la società datrice di lavoro per ottenere l’accertamento del diritto a percepire, durante le ferie, l’indennità di assenza dalla residenza, l’indennità di presenza in servizio in riserva/traghettamento e altre voci variabili di utilizzazione professionale, come quantificate in causa. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado respingendo tali domande. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel testo dell’ordinanza il merito dei motivi non viene esaminato perché la Corte definisce il ricorso in rito: il consigliere delegato aveva rilevato l’improcedibilità per mancato deposito, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., della relazione di notificazione della sentenza impugnata, pur essendo stata dichiarata nel ricorso l’avvenuta notificazione della sentenza il 15 dicembre 2022. Il ricorrente ha poi cercato di contrastare tale rilievo sostenendo in memoria l’asserita invalidità della notificazione della sentenza, ma la Corte ha ritenuto tale contestazione ormai preclusa, perché la dichiarazione di avvenuta notificazione nel ricorso fa sorgere l’onere di depositare la relata nei termini di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha affermato che, una volta che il ricorrente abbia dichiarato nel ricorso per cassazione l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, egli è tenuto a depositare entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c. la copia autentica della sentenza con la relativa relazione di notificazione; la mancanza di tale deposito determina improcedibilità, non sanabile né dalla non contestazione della controparte né da successive difese in memoria. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, all’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    a pena di improcedibilità

    Il ricorso per cassazione, se proposto dopo dichiarata notificazione della sentenza impugnata, è improcedibile se non è depositata nei termini la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione; l’onere è conseguenza della dichiarazione resa nel ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata seguita la procedura di definizione anticipata del ricorso in camera di consiglio; la decisione è stata assunta in conformità alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha costituito il rito camerale di trattazione del ricorso dopo la richiesta di decisione della parte ricorrente.

  • art. 372 c.p.c.

    La successiva produzione della relata di notificazione non può sanare l’omissione del deposito richiesto dall’art. 369 c.p.c., se ormai tardiva.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato la condanna ulteriore prevista da tali commi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione del ricorso con esito sfavorevole al ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata fa sorgere in capo al ricorrente l’onere di depositare, nel termine di legge, la copia autentica della sentenza con la relativa relata di notifica; la mancata produzione determina improcedibilità del ricorso.
  • L’improcedibilità per omesso deposito della relata di notificazione è rilevabile d’ufficio e non è sanata dalla mancata contestazione del controricorrente.
  • La dichiarazione processuale di avvenuta notificazione della sentenza, una volta resa nel ricorso, è espressione di autoresponsabilità della parte e non può essere emendata con successive memorie o giustificata come mero errore materiale.
  • Quando il giudizio di cassazione è definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, trovano applicazione le conseguenze economiche previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al possibile raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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