Cassazione Civile, Ordinanza n. 05772/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva rigettato il suo appello e, confermando la decisione di primo grado, aveva annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l'anno d'imposta 2019, con recupero a tassazione ai fini IRES, IVA e IRAP. Nel corso del giudizio di legittimità, la società resistente ha chiesto dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi della legge n. 197 del 2022, deducendo di aver presentato domanda di definizione agevolata della lite pendente e di aver versato quanto dovuto; la documentazione prodotta ha confermato tali circostanze.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022 e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, e che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è estensibile analogicamente.
Norme richiamate
art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022, n. 197
"le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"
La Corte ha applicato la norma nel senso che, quando il contribuente deposita la prova della domanda di definizione agevolata e del pagamento dovuto, il processo resta sospeso nei termini previsti dalla legge in vista della definizione della lite.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
"nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione"
La Corte ha ritenuto che il deposito della documentazione richiesta dalla norma impone la dichiarazione di estinzione del giudizio pendente in ogni stato e grado.
contributo unificato
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato, affermando che tale misura si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non può essere estesa analogicamente.
Massime di principio
- La presentazione della domanda di definizione agevolata della lite pendente, accompagnata dal deposito della relativa prova e del versamento dovuto, determina l'estinzione del giudizio nei gradi pendenti secondo quanto previsto dalla disciplina speciale.
- Le disposizioni sulla definizione agevolata delle controversie tributarie sono di stretta interpretazione: il giudice deve attenersi ai presupposti e agli effetti espressamente stabiliti dalla legge.
- Il raddoppio del contributo unificato non è applicabile quando il processo si estingue per definizione agevolata, poiché la misura è limitata ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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