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Sentenza

Sentenza n. 3053/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 196/2025 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro

Giustizia amministrativa202601231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 196/2025 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento della carta docente per le annualità indicate nel giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Como che aveva accertato il loro diritto alla carta docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, con riferimento alle annualità rispettivamente riconosciute, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta e a corrispondere i relativi importi. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso. A fronte dell'allegato inadempimento, il Ministero si è costituito senza contestare la mancata ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato del giudice ordinario era documentalmente provato, che era stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni e che la pretesa esecutiva risultava adeguatamente documentata. Ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero e lo ha condannato a dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione, a istanza di parte, o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l'eventuale inutile decorso del termine ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, prevedendo che questi operi su istanza del creditore e concluda l'incarico entro i successivi 60 giorni, anche tramite funzionario delegato e con il possibile ausilio delle strutture amministrative indicate in motivazione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza, utilizzata per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto sostanziale accertato dal giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio che deve intercorrere tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la proposizione del ricorso in ottemperanza nei confronti dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Il ricorso in ottemperanza è fondato quando il giudicato del giudice ordinario sia documentalmente provato, sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l'amministrazione non abbia dato esecuzione all'obbligo risultante dal titolo.
  • In presenza di un giudicato non adempiuto, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di darvi integrale esecuzione entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere chiamato a operare solo su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione; se l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali dell'organo nominato, non è dovuto alcun compenso.
  • La mancata contestazione in giudizio dell'inadempimento allegato dal ricorrente, unita alla documentazione del giudicato e dell'obbligazione esecutiva, consente di ritenere accertata l'inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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