Ordinanza n. 233/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del Documento di Valutazione Anno Scolastico 2023/2024 del 31 maggio 2024 dell’Istituto Scolastico “-OMISSIS-”, Scuola Secondaria di primo Grado Statale “-OMISSIS-” attestante la non ammissione del ragazzo -OMISSIS- Lupo alla classe successiva, nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Documento di Valutazione dell'anno scolastico 2023/2024 recante la non ammissione del minore alla classe successiva
Esito
La controversia
Il genitore, in rappresentanza del minore, ha impugnato per l'annullamento il documento di valutazione del 31 maggio 2024, con il quale una scuola secondaria di primo grado statale ha attestato la non ammissione del minore alla classe successiva, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dalla parte ricorrente una precisazione motivata circa la permanenza dell'interesse alla decisione nel merito, un aggiornamento della situazione di fatto e di diritto relativa alla vicenda, l'indicazione di eventuali fatti o atti sopravvenuti e, ove ritenuto necessario, una motivata richiesta di attività istruttoria.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto specifici incombenti istruttori ai sensi degli articoli 63, 64, comma 4, 65, 84, comma 4, e 85 c.p.a. La parte ricorrente dovrà depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della Segreteria e nelle forme del processo amministrativo telematico, una breve memoria contenente la dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse, l'aggiornamento della vicenda e gli eventuali elementi sopravvenuti, nonché l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Il Collegio ha avvertito che il mancato adempimento potrà essere valutato come manifestazione implicita ed inequivoca di disinteresse alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'articolo 84, comma 4, c.p.a. È stata inoltre ordinata alla Segreteria la comunicazione dell'ordinanza alle parti costituite e all'amministrazione evocata. È stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della possibilità di valutare l'inerzia della parte ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili agli incombenti istruttori.
art. 84, comma 4, c.p.a.
L'inerzia della parte, previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse, può essere valutata come comportamento processuale inequivocabilmente indicativo del sopravvenuto disinteresse e comportare l'improcedibilità del ricorso.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del minore, degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e degli altri dati identificativi.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e a riferire sulle sopravvenienze, l'adempimento costituisce un incombente istruttorio funzionale alla verifica dell'attualità dell'interesse a ricorrere.
- La mancata ottemperanza, entro il termine assegnato, all'ordine di precisare la permanenza dell'interesse può essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di sopravvenuto disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Prima di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sulla base dell'inerzia processuale, il giudice può assegnare alla parte un termine per aggiornare la situazione e chiarire l'attualità dell'interesse alla decisione.
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