Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 233/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - del Documento di Valutazione Anno Scolastico 2023/2024 del 31 maggio 2024 dell’Istituto Scolastico “-OMISSIS-”, Scuola Secondaria di primo Grado Statale “-OMISSIS-” attestante la non ammissione del ragazzo -OMISSIS- Lupo alla classe successiva, nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202402328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Documento di Valutazione dell'anno scolastico 2023/2024 recante la non ammissione del minore alla classe successiva

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il genitore, in rappresentanza del minore, ha impugnato per l'annullamento il documento di valutazione del 31 maggio 2024, con il quale una scuola secondaria di primo grado statale ha attestato la non ammissione del minore alla classe successiva, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dalla parte ricorrente una precisazione motivata circa la permanenza dell'interesse alla decisione nel merito, un aggiornamento della situazione di fatto e di diritto relativa alla vicenda, l'indicazione di eventuali fatti o atti sopravvenuti e, ove ritenuto necessario, una motivata richiesta di attività istruttoria.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto specifici incombenti istruttori ai sensi degli articoli 63, 64, comma 4, 65, 84, comma 4, e 85 c.p.a. La parte ricorrente dovrà depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della Segreteria e nelle forme del processo amministrativo telematico, una breve memoria contenente la dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse, l'aggiornamento della vicenda e gli eventuali elementi sopravvenuti, nonché l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Il Collegio ha avvertito che il mancato adempimento potrà essere valutato come manifestazione implicita ed inequivoca di disinteresse alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'articolo 84, comma 4, c.p.a. È stata inoltre ordinata alla Segreteria la comunicazione dell'ordinanza alle parti costituite e all'amministrazione evocata. È stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base per i poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della possibilità di valutare l'inerzia della parte ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili agli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    L'inerzia della parte, previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse, può essere valutata come comportamento processuale inequivocabilmente indicativo del sopravvenuto disinteresse e comportare l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del minore, degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e degli altri dati identificativi.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e a riferire sulle sopravvenienze, l'adempimento costituisce un incombente istruttorio funzionale alla verifica dell'attualità dell'interesse a ricorrere.
  • La mancata ottemperanza, entro il termine assegnato, all'ordine di precisare la permanenza dell'interesse può essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di sopravvenuto disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Prima di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sulla base dell'inerzia processuale, il giudice può assegnare alla parte un termine per aggiornare la situazione e chiarire l'attualità dell'interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.