Cassazione Civile, Ordinanza n. 29025/2021 del 20/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
La controversia nasce dall'esecuzione forzata per il rilascio di un terreno sito in Sepino. I ricorrenti, sulla base di due precedenti sentenze del Tribunale di Campobasso, avevano notificato precetto per ottenere il rilascio dell'intero fondo; l'ufficiale giudiziario aveva però rilevato che i titoli esecutivi si riferivano in realtà soltanto a una quota ideale del bene. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza, aveva quindi disposto la prosecuzione del rilascio limitandolo ai 5/18 del terreno e demandando, in caso di difficoltà, il ripristino del compossesso secondo l'art. 1105 c.c. I ricorrenti avevano reagito con opposizione agli atti esecutivi e poi con appello, sostenendo che il rilascio dovesse riguardare l'intero immobile. In cassazione hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 2) omesso esame di un fatto storico decisivo, violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 12 ss. preleggi e dell'art. 610 c.p.c. La Corte ha rilevato che il ricorso riproduceva in modo disorganico e non sintetico atti di diversi giudizi, cumulava censure eterogenee e non rispettava l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; inoltre ha confermato l'orientamento secondo cui l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che esorbiti dai limiti funzionali dell'istituto, pur avendo contenuto decisorio, non è autonomamente appellabile, ma dà luogo a una decisione sommaria impugnabile solo mediante instaurazione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i motivi per difetto di chiarezza/sintesi e per cumulo non separato di censure eterogenee; ha inoltre osservato che l'impugnazione proposta era errata perché avverso un'ordinanza del giudice dell'esecuzione non era esperibile direttamente l'appello, ma occorreva introdurre il giudizio di merito previsto dall'art. 616 c.p.c. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e, per effetto dell'inammissibilità, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro del dovere di motivazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per motivazione apparente; la Corte non esamina il merito della doglianza per l'inammissibilità del ricorso.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
le censure sono state ritenute cumulative e non adeguatamente scindibili, quindi inidonee a superare il vaglio di ammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso deve contenere una esposizione sommaria dei fatti chiara e sintetica; la mera riproduzione di atti di diversi giudizi integra violazione del requisito di autosufficienza/sintesi.
art. 610 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti, ma la Corte osserva che il provvedimento del giudice dell'esecuzione aveva oltrepassato il perimetro dell'istituto.
art. 612 c.p.c.
l'ordinanza resa in tale ambito, pur se illegittimamente decisoria, non è considerata sentenza sostanziale autonomamente appellabile, ma atto conclusivo della fase sommaria.
art. 616 c.p.c.
la tutela contro l'ordinanza decisoria del giudice dell'esecuzione va esercitata mediante introduzione del giudizio di merito, non con appello diretto.
art. 1105 c.c.
menzionato come disciplina del compossesso e della gestione della cosa comune cui il giudice dell'esecuzione aveva rinviato in caso di difficoltà esecutive.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve offrire una esposizione sommaria dei fatti chiara, ordinata e autosufficiente: la mera riproduzione di atti processuali e di vicende appartenenti a giudizi diversi può determinare l'inammissibilità per difetto del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Le censure di legittimità non possono essere formulate in modo promiscuo e indistinto, cumulando vizi eterogenei senza renderne intellegibile la specifica portata; il motivo deve essere scomponibile nelle sue singole doglianze.
- L'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, oltre a risolvere difficoltà materiali, decida una controversia sul contenuto del diritto esecutato non acquista per ciò solo natura di sentenza impugnabile con appello; essa resta un provvedimento della fase sommaria e la tutela va ricercata nel giudizio di merito previsto dall'art. 616 c.p.c.
- Quando l'impugnazione esperita è incompatibile con la natura del provvedimento impugnato, il ricorso è inammissibile indipendentemente dalla fondatezza delle questioni sostanziali sottese.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
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