Sentenza n. 240/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'accertamento e la dichiarazione, previo annullamento di qualsiasi eventuale contrario atto, del diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987 e, quindi, al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla normativa appena citata (oltre rivalutazione ed interessi), condannando altresì parte resistente a porre in essere tutti i relativi e conseguenti incombenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, espresso o implicito, del riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, includendo nella relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi. La domanda concerneva un appartenente alle Forze di polizia cessato dal servizio a domanda. L'INPS si è costituito resistendo al ricorso. Il giudizio è stato definito in forma semplificata, in ragione dell'esistenza di una giurisprudenza consolidata del TAR e del Consiglio di Stato favorevole al riconoscimento del beneficio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato il diritto del ricorrente a percepire i benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Ha dichiarato conseguentemente l'obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Il giudice ha chiarito che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda esclusivamente la base pensionabile definita dall'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 da parte dell'art. 2268, comma 1, n. 872, del codice dell'ordinamento militare non ha fatto rivivere la precedente limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale rispetto al beneficio, essendo funzionale soltanto alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo. L'INPS è stato condannato al pagamento di € 1.000,00, oltre accessori, per spese di giudizio e al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
La disposizione attribuisce il beneficio dei sei scatti stipendiali anche agli appartenenti alle Forze di polizia cessati dal servizio a domanda; il termine del 30 giugno non è decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, ma incide esclusivamente sulla decorrenza del collocamento a riposo.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
La norma riguarda la sola base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e non il calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 11 l. n. 231/1990
La disposizione, abrogata, aveva sostituito l'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987; la sua abrogazione non determina la reviviscenza della precedente formulazione limitativa del beneficio.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non comporta la reviviscenza della limitazione originaria del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la controversia è suscettibile di immediata decisione sulla base di una giurisprudenza consolidata.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
In caso di soccombenza, l'amministrazione è tenuta a rimborsare il contributo unificato versato dalla parte vittoriosa dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, non essendo vigente una limitazione ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non disciplina la base di calcolo dell'indennità di buonuscita e non può essere utilizzato per escludere i sei scatti stipendiali da tale indennità.
- L'abrogazione di una disposizione che aveva sostituito una precedente norma limitativa non determina, in assenza di una specifica previsione, la reviviscenza della norma originaria; pertanto, l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non ripristina la limitazione contenuta nell'originario art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non è un termine decadenziale per il conseguimento del beneficio, ma un onere funzionale a consentire la decorrenza del pensionamento dal primo gennaio dell'anno successivo.
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