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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33918/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società debitrice ha proposto opposizione a un atto di precetto fondato su un residuo debito derivante da un mutuo fondiario stipulato nel 2005. In sede di merito ha contestato: l'incompetenza territoriale del primo giudice; il difetto di legittimazione del creditore per intervenuta cessione del credito a una società veicolo; l'insussistenza di un valido titolo esecutivo, sostenendo che la successiva rinegoziazione del 2011 avesse sostituito il mutuo originario; e la necessità di sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. per la pendenza di altra causa avente ad oggetto un controcredito, che la ricorrente riteneva pregiudiziale. Con il ricorso per cassazione ha dedotto quattro motivi: violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione; violazione dell'art. 281-sexies c.p.c. per mancata fissazione di ulteriore udienza di discussione; violazione dell'art. 58 TUB per non aver escluso la prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria; violazione dell'art. 474 c.p.c. per avere ritenuto ancora efficace il titolo esecutivo nonostante la rinegoziazione del mutuo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla sospensione, osservando che sul punto si era formato giudicato interno e, comunque, non era configurabile una pregiudizialità idonea a imporre la sospensione, anche perché il controcredito era vantato da un terzo e non dalla stessa parte del giudizio esecutivo. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'art. 281-sexies c.p.c., poiché non risultava leso il diritto di difesa. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla cessione del credito e al titolo esecutivo, perché miravano a sovvertire accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito sulla sufficienza dell'avviso di cessione e sul fatto che la rinegoziazione del 2011 avesse solo integrato, e non novato o sostituito, il mutuo del 2005. La ricorrente è stata condannata alle spese verso entrambi i controricorrenti, nonché alle somme ex art. 96 c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non è applicabile quando non vi sia una vera pregiudizialità tra i giudizi; inoltre, se pende una causa identica tra le stesse parti davanti a giudici diversi, opera la litispendenza e non la sospensione del processo instaurato per secondo.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    La mancata concessione di un ulteriore rinvio per discussione orale non determina nullità se non è dimostrata una concreta lesione del diritto di difesa o di un interesse sostanziale della parte.

  • art. 58 d. lgs. n. 385/1993 (TUB)

    La pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale vale ai fini della sostituzione della notificazione, ma la censura che mira a negare la titolarità del credito non può risolversi in una rivalutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1264 c.c.

    La pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti in blocco sostituisce la notificazione ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    Il titolo esecutivo resta valido se la successiva pattuizione di rinegoziazione integra il contratto originario senza sostituirlo né novarlo; la valutazione sulla portata della rinegoziazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

  • art. 96 c.p.c.

    terzo comma; quarto comma

    La conferma della proposta di definizione accelerata può giustificare la condanna equitativa alle somme previste per lite temeraria e un'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede una reale pregiudizialità logico-giuridica tra due giudizi; se la questione dedotta come pregiudiziale riguarda un controcredito di soggetto diverso da quello parte del giudizio, manca il presupposto della compensazione propria e quindi della sospensione.
  • Se sulla questione della litispendenza o sulla separazione del giudizio si forma giudicato interno, tale profilo non può più essere riaperto in sede di legittimità.
  • In tema di decisione a seguito di trattazione ex art. 281-sexies c.p.c., il vizio processuale per mancato rinvio è configurabile solo se la parte dimostra una concreta compressione del diritto di difesa o di un interesse sostanziale.
  • Le censure sulla titolarità del credito derivante da cessione in blocco e sulla validità del titolo esecutivo non possono essere veicolate in cassazione come violazioni di legge quando, in realtà, mirano a ottenere una diversa lettura delle prove e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • La rinegoziazione di un mutuo non elimina il titolo esecutivo originario quando il giudice di merito accerti che il nuovo accordo abbia solo integrato le pattuizioni precedenti e non le abbia sostituite con effetto novativo.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoMutuoContenzioso tributario
RamiEsecuzioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessarioNullità

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