Sentenza n. 2171/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda -OMISSIS- presentata in data 5 marzo 2025) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, presentata il 5 marzo 2025, nonché per la condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso e per la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile. Il Collegio ha rilevato che, nonostante il decorso del termine massimo previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, l'Amministrazione non aveva ancora concluso il procedimento. Il termine è stato individuato nel 3 luglio 2025. Le ragioni del ritardo, riconducibili all'elevato numero di domande analoghe, alla complessità delle questioni interpretative e alla rilevanza degli interessi coinvolti, non sono state ritenute idonee a giustificare l'inerzia, anche alla luce dei precedenti della Sezione e dell'orientamento consolidato del TAR.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato l'illegittimità del silenzio mantenuto dal Ministero, rilevando che il termine massimo per provvedere, pari a 120 giorni secondo il quadro richiamato dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, era inutilmente decorso. L'elevato numero di pratiche, superiore a 26.500, la complessità delle questioni giuridiche, l'intervento dell'Adunanza Plenaria e la necessità di ponderare le conseguenze sugli interessi costituzionalmente rilevanti degli aspiranti docenti e degli alunni con disabilità sono stati riconosciuti come circostanze oggettive, ma non come cause giustificative del ritardo oltre il termine normativo. Il Ministero è stato ordinato di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale persistente inerzia, il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per spese di lite.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di agire contro il silenzio dell'Amministrazione e di ottenere l'ordine giudiziale di conclusione del procedimento, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
La disciplina impone all'autorità competente di verificare tempestivamente la completezza della documentazione e di provvedere sul riconoscimento entro il termine previsto una volta completata la documentazione.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
È richiamato quale intervento legislativo collegato alla gestione delle numerose domande di riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
È richiamato quale atto di recente attuazione dell'intervento legislativo concernente la materia del riconoscimento dei titoli.
Massime di principio
- Il decorso del termine normativamente previsto per la conclusione del procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale rende illegittimo il silenzio dell'amministrazione, anche quando il procedimento sia caratterizzato da un elevato numero di istanze e da questioni giuridiche complesse.
- L'elevato carico di lavoro dell'amministrazione, la serialità delle domande, la complessità interpretativa della materia e la rilevanza degli interessi coinvolti non esonerano l'autorità dall'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine congruo e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine successivo per l'esecuzione sostitutiva.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta anche tenendo conto della natura seriale del contenzioso e dell'esigenza di assicurare l'effettività dell'ordine giudiziale di conclusione del procedimento.
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