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Sentenza

Sentenza n. 4203/2026 - Napoli, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300933

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di immediato allontanamento da aree e abitazioni già soggette a sgombero permanente per rischio franoso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza sindacale n. 219 del 2 dicembre 2022, sostenendo che fossero assenti i presupposti di contingibilità e urgenza previsti dagli artt. 50 e 54 TUEL. Hanno dedotto che l’atto non fosse fondato su un accertamento attuale e specifico del pericolo relativo al loro immobile, ma su provvedimenti risalenti agli anni 2006-2008, adottati in relazione a un precedente evento franoso. Hanno inoltre lamentato difetto di istruttoria e di motivazione, per l’assenza di una nuova valutazione tecnica sulla persistente pericolosità dell’edificio, nonché violazione dei principi di proporzionalità e temporaneità, poiché l’allontanamento sarebbe stato disposto sine die e avrebbe inciso sul diritto all’abitazione. Il Comune ha eccepito la carenza di interesse, rilevando che l’immobile era già soggetto a un divieto permanente di abitazione mai impugnato, e ha difeso la legittimità dell’ordinanza quale misura diretta a tutelare la pubblica incolumità e a far rispettare il preesistente ordine di sgombero.

La decisione

Il TAR ha anzitutto dichiarato fondato il rilievo comunale relativo alla carenza di interesse. Dalle ordinanze del 2006-2008 risultava che l’immobile ricadeva in zona viola, classificata ad altissimo rischio, e che il divieto di abitazione era stato trasformato in sgombero permanente con ordinanza del 2 maggio 2008. Tali provvedimenti non erano mai stati impugnati né revocati; l’ordinanza del 2022 costituiva quindi la reiterazione dell’intimazione e lo strumento per ricondurre a legalità l’occupazione di un immobile già definitivamente interdetto. Il ricorso è stato comunque esaminato anche nel merito e ritenuto infondato. Pur ribadendo che le ordinanze contingibili e urgenti richiedono un’istruttoria tecnica attuale e specifica e, di regola, un’efficacia temporalmente limitata, il giudice ha ritenuto che nel caso concreto l’atto non introducesse un nuovo divieto, ma desse attuazione a una precedente interdizione permanente. L’istruttoria della Polizia Municipale, svolta nell’ambito del Piano speditivo di emergenza dopo gli eventi franosi del novembre 2022, aveva accertato l’occupazione dell’immobile da parte dei ricorrenti e la sua collocazione in zona viola. L’Amministrazione ha pertanto fatto legittimo uso del principio di precauzione, rivalutando i rischi nel contesto della rinnovata emergenza meteorologica e disponendo l’allontanamento degli occupanti. Il ricorso è stato respinto; le spese sono state compensate in ragione dell’incidenza della controversia sul diritto all’abitazione.

Norme richiamate

  • artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    I ricorrenti ne hanno invocato la violazione sostenendo l’assenza dei presupposti di contingibilità e urgenza; il giudice ha ritenuto legittimo l’intervento comunale nel contesto della tutela della pubblica incolumità e dell’attuazione di un preesistente sgombero permanente.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nell’epigrafe processuale in relazione alla trattazione della causa nell’ambito dell’udienza di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • La contestazione di un atto che reitera o rende effettivo un divieto permanente precedentemente disposto e mai impugnato può essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse, quando l’atto non introduca una nuova limitazione ma si limiti a dare attuazione a una situazione giuridica già consolidata.
  • Le ordinanze contingibili e urgenti devono essere sostenute da un’istruttoria tecnica attuale e specifica e, in linea generale, devono avere efficacia temporalmente limitata; l’uso di tali poteri per reiterare divieti risalenti, senza nuovi accertamenti sul manufatto interessato, è problematico sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità.
  • Quando un immobile ricade in un’area già classificata a rischio molto elevato ed è soggetto a un’interdizione permanente mai revocata, l’accertamento attuale della sua occupazione, svolto dalla polizia municipale nell’ambito di un piano emergenziale e dopo nuovi eventi franosi, può giustificare un’ordinanza di allontanamento volta ad assicurare l’effettività del divieto preesistente.
  • Il principio di precauzione può legittimare l’intervento dell’amministrazione a tutela della pubblica incolumità quando la rivalutazione dei rischi, connessa a nuovi eventi meteorologici o franosi, si accompagni all’accertamento concreto dell’occupazione di immobili già dichiarati inagibili o permanentemente interdetti.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiCalamità e ristoriLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaEmergenze e protezione civileProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

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