Sentenza n. 1697/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rigetto dell’istanza di riesame del divieto prefettizio di detenzione di armi, confermato con successivo provvedimento del 21 giugno 2023
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già titolare dal 4 aprile 2008 di licenza di porto di fucile per uso venatorio, era stato destinatario il 12 febbraio 2014 del divieto prefettizio di detenere armi e munizioni, dopo avere ferito accidentalmente una persona durante una battuta di caccia il 30 novembre 2013; per il fatto era stato condannato dal Giudice di Pace alla multa di € 2.000, oltre alle spese processuali. Dopo il rigetto di una prima istanza di revoca nel 2019, aveva presentato una nuova istanza il 13 ottobre 2022, respinta il 19 aprile 2023; un ulteriore provvedimento del 21 giugno 2023 aveva confermato il diniego. Con il ricorso introduttivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 39 TULPS, travisamento, carenza dei presupposti, errore, illogicità e irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la Prefettura non avesse svolto una valutazione aggiornata e globale e continuasse a considerare l’episodio del 2013 ostativo in modo automatico. Con i motivi aggiunti ha dedotto l’invalidità derivata del provvedimento del 21 giugno 2023 e, in via autonoma, l’omessa indicazione degli ulteriori accertamenti istruttori che sarebbero stati svolti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittimo il giudizio prefettizio di inaffidabilità: il divieto di cui all’art. 39 TULPS ha natura preventiva e può fondarsi anche su un singolo episodio specifico, senza che occorra una responsabilità penale o un giudizio di pericolosità sociale. Nel caso concreto non è manifestamente illogico valorizzare il ferimento di un’altra persona avvenuto poco più di cinque anni e mezzo dopo il rilascio della licenza. Il richiamo alla giurisprudenza che riconosce il diritto a un riesame dopo un ragionevole lasso di tempo e in presenza di un mutamento sostanziale delle circostanze impone all’Amministrazione di pronunciarsi, ma non comporta l’obbligo di accogliere l’istanza; la valutazione circa l’effettivo mutamento delle circostanze resta affidata all’Autorità di pubblica sicurezza ed è sindacabile dal giudice solo per legittimità. La Prefettura si era pronunciata più volte e aveva valutato la situazione personale successiva all’episodio, senza che emergessero elementi prevalenti rispetto a esso. Sono state quindi respinte anche le censure di difetto di istruttoria e di motivazione, nonché quella relativa al provvedimento confermativo del 21 giugno 2023. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in complessivi € 2.000 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
La valutazione del Prefetto di cui all’art. 39 del R.D. n. 773 del 1931 (il quale prevede che: "...Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti (...) alle persone ritenute capaci di abusarne") è, dunque, una valutazione caratterizzata da ampia discrezionalità, che ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili.
Il potere prefettizio ha natura preventiva e ampia discrezionalità; il divieto può fondarsi su un giudizio prognostico di inaffidabilità e sul rischio di abuso, anche involontario, senza essere subordinato all’accertamento di una responsabilità penale o di una pericolosità sociale.
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
La norma è richiamata in relazione alla trattazione del giudizio, ma il testo non espone un’interpretazione o un’applicazione decisoria specifica.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall’art. 39 TULPS è una misura preventiva fondata su un giudizio prognostico di affidabilità e di assenza di rischio di abuso; può essere disposto anche in base a uno specifico episodio, senza necessità di una condanna penale o di un giudizio di pericolosità sociale.
- Il decorso di un ragionevole lasso di tempo e la sopravvenienza di un mutamento sostanziale delle circostanze possono imporre all’Amministrazione di riesaminare il divieto di detenzione di armi, ma non determinano un diritto automatico alla revoca: spetta all’autorità di pubblica sicurezza valutare se il mutamento si sia effettivamente verificato.
- Il sindacato giurisdizionale sul giudizio prefettizio di affidabilità nell’uso delle armi riguarda la legittimità e non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella amministrativa; la valutazione è censurabile quando risulti manifestamente illogica, irragionevole o arbitraria.
- Nel riesame del divieto di detenzione di armi, l’Amministrazione deve considerare gli elementi sopravvenuti e la situazione personale successiva; il giudizio comparativo sul loro peso rispetto all’episodio posto a fondamento del divieto appartiene alla discrezionalità amministrativa, salvo vizi di legittimità.
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