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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29537/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente aveva versato la prima rata di un condono ex art. 12 della l. n. 289 del 2002, ma aveva pagato in ritardo la seconda e ultima rata. L'amministrazione finanziaria aveva negato il perfezionamento della definizione agevolata; la contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma la CTR aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo che, nel condono clemenziale, la sanatoria si perfezioni solo con il pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) tardività dell'appello dell'Agenzia per asserita irritualità della notifica, perché l'atto sarebbe stato consegnato al messo autorizzato l'ultimo giorno utile ma spedito solo il giorno successivo; 2-3) omessa motivazione sull'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per l'interpretazione conforme ai principi di certezza del diritto, legittimo affidamento e proporzionalità; 4) omessa motivazione sulle eccezioni sostanziali, in particolare sull'asserita non decadenza dal condono per l'incertezza interpretativa della normativa e sul richiamo all'art. 10 dello statuto del contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che ai fini della tempestività della notifica dell'appello rileva la data di consegna dell'atto al messo autorizzato, equiparato funzionalmente all'ufficiale giudiziario. Ha poi rigettato congiuntamente i motivi relativi al condono e al rinvio pregiudiziale, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il condono ex art. 12 della l. n. 289 del 2002 è una forma di condono clemenziale che richiede il pagamento dell'intero importo dovuto: il ritardo o l'omissione anche di una rata successiva alla prima impedisce il perfezionamento della definizione della lite. La Corte ha escluso che la buona fede del contribuente o i principi euro-unitari invocati impediscano la decadenza, reputando inoltre non necessario il rinvio pregiudiziale perché non sussisteva un dubbio interpretativo rilevante. Ha infine osservato che, quanto alle obiettive condizioni di incertezza sulla norma tributaria, la contribuente non ne aveva allegato e provato la ricorrenza. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per la sola costituzione dell'Agenzia, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12 l. n. 289/2002

    la definizione agevolata si perfeziona solo con il pagamento integrale e tempestivo dell'importo dovuto; il ritardo o l'omissione delle rate successive alla prima impedisce la sanatoria della lite

  • art. 10 dello statuto del contribuente

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la non decadenza in presenza di incertezza normativa; la Corte non ne ha riconosciuto l'efficacia nel caso concreto per mancanza di prova delle condizioni di obiettiva incertezza

  • art. 81 Cost.

    richiamato come parametro di sistema per giustificare la finalità di recupero di risorse finanziarie perseguita dai condoni

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il collegamento tra condono e ragionevole durata del processo

  • art. 3 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale cui devono conformarsi le norme di condono

  • art. 53 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale in materia tributaria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel condono c.d. clemenziale, quando la legge definisce in modo certo l'importo dovuto, il beneficio si perfeziona solo con il pagamento integrale e tempestivo delle somme previste; il ritardo nel versamento anche di una sola rata successiva alla prima comporta la decadenza dalla definizione agevolata.
  • La buona fede del contribuente non impedisce la decadenza dal condono se la disciplina agevolativa condiziona espressamente il beneficio all'adempimento nei termini stabiliti.
  • Le norme che introducono condoni o altre agevolazioni fiscali derogatorie del regime ordinario sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa è già risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza interna e la norma, per come applicata, risulta compatibile con i principi euro-unitari invocati.
  • In tema di impugnazione notificata tramite messo autorizzato, ai fini della tempestività del gravame rileva il momento di consegna dell'atto al messo, essendo questi funzionalmente equiparato all'ufficiale giudiziario per il perfezionamento della notificazione per il notificante.

Come è indicizzato

MaterieCondonoContenzioso tributarioNotificazioniGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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