Sentenza del 12/06/2019 n. 3718 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo riguardante due cartelle di pagamento di cui una per IVA /1993 e l' altra per IRPEF/2001;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo fondato su due cartelle di pagamento: una relativa all’IVA 1993 e una relativa all’IRPEF 2001. In via preliminare è stata contestata l’ammissibilità del ricorso, poiché il preavviso di fermo non è espressamente indicato nell’articolo 19 del D.lgs. n. 546/1992. Il giudice ha però ritenuto il ricorso ammissibile, considerando il preavviso un atto cautelare autonomamente impugnabile, avente funzione di informazione preventiva del contribuente. Nel merito, sono state esaminate la definizione della posizione IVA ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 289/2002 e la regolarità della notifica della cartella IRPEF.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto ammissibile, superando l’eccezione preliminare dell’Amministrazione finanziaria. Nel merito, sulla base della documentazione prodotta, sono stati accolti i motivi relativi alle pretese derivanti dalle due cartelle. Per la cartella IVA 1993, la richiesta di pagamento non è risultata convalidata dalla prevista comunicazione di regolarità, con conseguente inefficacia della pretesa. Per la cartella IRPEF 2001, invece, la notifica è stata ritenuta legittima. L’esito complessivo è quindi favorevole al contribuente nei limiti in cui il preavviso si fondava sulla cartella IVA, mentre la pretesa relativa all’IRPEF è rimasta valida.
Norme richiamate
Art. 12 della legge n. 289/2002
La definizione agevolata dei carichi prevista dalla norma deve risultare perfezionata e convalidata secondo le modalità previste. In mancanza della comunicazione di regolarità richiesta, la pretesa relativa alla cartella IVA non può ritenersi validamente confermata.
Art. 139 c.p.c.
La norma disciplina le modalità di notificazione degli atti. Nel caso concreto, la regolarità della notificazione è stata valutata con riferimento alla cartella IRPEF 2001, ritenuta legittimamente notificata.
Art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992
Pur non essendo espressamente menzionato tra gli atti impugnabili, il preavviso di fermo può essere autonomamente impugnato quando svolge una funzione lesiva e di preventiva informazione rispetto all’adozione della misura cautelare.
Cass. SS.UU. n. 11087 del 7 maggio 2010
Richiamata a sostegno dell’autonoma impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo.
Cass. SS. n. 20931/2011
Richiamata nell’ambito dell’orientamento giurisprudenziale favorevole all’impugnazione del preavviso di fermo.
Cass. SS. n. 10147/2012
Richiamata a conferma della possibilità di contestare il preavviso di fermo prima dell’effettiva iscrizione del fermo.
Cass. SS.UU. n. 17844/2012
Richiamata per il principio secondo cui il preavviso di fermo costituisce un atto autonomamente contestabile, in quanto idoneo a rendere attuale l’interesse del contribuente alla tutela.
Cass., Sez. tributaria, n. 7665/2014
Richiamata quale ulteriore conferma dell’impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo.
Cass. n. 21405 dell’11 ottobre 2007
Richiamata in materia di validità e prova delle notificazioni degli atti della riscossione.
Massime di principio
- Il preavviso di fermo amministrativo è generalmente impugnabile autonomamente, anche se non espressamente indicato nell’elenco degli atti impugnabili, perché rende concreta e attuale la possibile limitazione derivante dal fermo.
- L’impugnazione può riguardare sia vizi propri del preavviso sia l’inesistenza, l’estinzione, la prescrizione, la decadenza o l’inesigibilità dei debiti sottostanti.
- Quando una cartella deriva da una definizione agevolata o da una procedura di regolarizzazione, è essenziale verificare la documentazione che attesta il perfezionamento della procedura e l’eventuale comunicazione di regolarità.
- La validità della pretesa dipende anche dalla prova della corretta notificazione della cartella. Se la notifica è regolare, la contestazione del solo preavviso non elimina automaticamente il debito sottostante.
- In presenza di più cartelle, ogni posizione deve essere esaminata separatamente: l’invalidità di una cartella può incidere sul fermo solo per la quota corrispondente, mentre le altre pretese possono rimanere efficaci.
- La documentazione prodotta dal contribuente è determinante: ricevute, comunicazioni dell’Amministrazione, atti di definizione, relata o ricevute di notifica e prova dei pagamenti possono dimostrare l’inesigibilità totale o parziale del debito.
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