Sentenza n. 652/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 438/25 emessa dal Tribunale di Agrigento con la quale è stata disposta condanna del Ministero dell’Istruzione e del merito al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, per l'importo totale di € 2.663,50 oltre interessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 438/2025, recante condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 438/2025, passata in giudicato il 7 agosto 2025, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.663,50, oltre interessi, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione. Il ricorso è stato notificato e depositato il 21-25 agosto 2025, dopo la notifica della sentenza all'amministrazione il 2 aprile 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha rilevato che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e che erano stati rispettati gli adempimenti preliminari, incluso il termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, prevedendo un ulteriore termine di 60 giorni per l'esecuzione. Il commissario opera senza compenso ulteriore, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 777, l. 208/2015. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendola nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla notificazione della sentenza sino all'adempimento spontaneo oppure, in mancanza, sino alla decorrenza dell'efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
Subordina la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per incentivare l'adempimento del giudicato; nel caso concreto è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La previsione sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, dettata per i giudizi relativi all'equa riparazione, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
Disposizione indicata quale fonte di introduzione dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione sia rimasta inadempiente.
- Per le condanne pecuniarie a carico di un'amministrazione, il giudizio di ottemperanza è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'ulteriore esecuzione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento o all'effettiva operatività del commissario ad acta.
- La disciplina che esclude un compenso ulteriore per il commissario ad acta nei giudizi relativi all'equa riparazione può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto condanne dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro diverse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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