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Sentenza

Sentenza n. 1185/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.A. n. 1559 del 20 dicembre 2024, recante il catalogo unico regionale per l’aggiornamento del nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nella parte in cui non associa alla reumatologia la capillaroscopia con videoregistrazione e l’ecografia muscolotendinea e osteoarticolare; nonché nota regionale di chiarimenti del 10 aprile 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (strutture accreditate)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il catalogo unico regionale perché aveva collocato la capillaroscopia con videoregistrazione in altre branche, tra cui chirurgia vascolare e dermatologia/allergologia, e l’ecografia muscolotendinea e osteoarticolare nelle branche di diagnostica per immagini, ortopedia e medicina fisica e riabilitazione, senza associarle alla reumatologia. Hanno dedotto violazione e falsa applicazione del d.m. 68/2015, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, falsa causa e contraddittorietà, sostenendo che tali prestazioni fossero espressamente riconducibili alla formazione e alle competenze del reumatologo. Hanno inoltre contestato che la mancata previsione della branca di reumatologia nel nomenclatore nazionale del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 potesse impedire la remunerazione delle prestazioni nell’ambito dell’attività degli specialisti reumatologi accreditati. Con motivi aggiunti hanno impugnato la nota regionale del 10 aprile 2025, secondo cui la branca di reumatologia non sarebbe stata recepita nel catalogo regionale perché non più contemplata nel nomenclatore nazionale, deducendo violazione e falsa applicazione dei dd.mm. 68/2015, 7 novembre 1991 e 22 luglio 1996 e del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, falsa causa e contraddittorietà. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, richiamando la discrezionalità tecnica nella definizione del catalogo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando gli atti impugnati nei limiti dell’interesse delle ricorrenti. Il giudice ha rilevato che il d.m. 68/2015, nell’individuare le attività professionalizzanti obbligatorie della specializzazione in reumatologia, menziona espressamente le ecografie muscolo-tendinee e articolari e le capillaroscopie periungueali; ciò dimostra il collegamento delle prestazioni con l’attività del reumatologo. Ha inoltre chiarito che, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, l’indicazione delle branche nel nomenclatore serve esclusivamente a disciplinare i limiti di prescrivibilità delle prestazioni e la partecipazione dei cittadini al costo, senza definire le competenze professionali degli specialisti né il criterio del “chi fa che cosa”. La mancata inclusione della reumatologia nel nomenclatore nazionale non costituiva quindi, da sola, una ragione sufficiente per escludere le prestazioni dal catalogo regionale relativamente agli specialisti reumatologi accreditati. Il TAR ha distinto la discrezionalità tecnica, spettante all’amministrazione nella definizione delle prestazioni garantite e dei rapporti convenzionali, dall’illogica esclusione delle prestazioni in esame fondata sul solo dato formale dell’assenza della branca di reumatologia nel tariffario nazionale. L’illogicità risultava ulteriormente manifesta perché la stessa amministrazione aveva associato altre prestazioni proprie della reumatologia alla categoria “jolly”, mentre aveva escluso quelle oggetto del giudizio. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • d.m. 68/2015

    “ecografie muscolo – tendinee e articolari” e “capillaroscopie periungueali”

    Le attività professionalizzanti previste per la specializzazione in reumatologia costituiscono un indice normativo del collegamento delle relative prestazioni con l’attività professionale del reumatologo.

  • art. 15, comma 3, d.P.C.M. 12/1/2017

    “consentire l’applicazione delle disposizioni legislative relative ai limiti di prescrivibilità delle prestazioni per ricetta e di partecipazione al costo da parte dei cittadini”

    L’indicazione delle branche nel nomenclatore ha la funzione di regolare prescrivibilità e partecipazione alla spesa sanitaria, non di delimitare le competenze professionali degli specialisti.

  • d.P.C.M. 12/1/2017

    La mancata previsione della branca di reumatologia nel nomenclatore nazionale non impedisce, di per sé, l’associazione delle prestazioni alla reumatologia nel catalogo regionale quando esse risultino professionalmente riconducibili a tale specializzazione.

  • d.m. 22/7/1996

    Il precedente nomenclatore nazionale non può essere utilizzato come unico fondamento formale per escludere prestazioni proprie della reumatologia dall’attività degli specialisti accreditati.

  • d.P.R. 119/1988

    Il precedente inserimento di prestazioni quali artrocentesi e iniezioni articolari nella branca di reumatologia è stato considerato elemento storico di conferma della peculiarità della situazione della branca e della riconducibilità di attività specifiche alla relativa specializzazione.

Massime di principio

  • L’articolazione del nomenclatore dell’assistenza specialistica ambulatoriale in branche ha funzione esclusivamente organizzativa ai fini della prescrivibilità delle prestazioni e della partecipazione alla spesa sanitaria; essa non determina, da sola, la delimitazione delle competenze professionali degli specialisti né individua in via esclusiva il soggetto abilitato a eseguire una prestazione.
  • Quando una prestazione è espressamente ricompresa tra le attività professionalizzanti obbligatorie di una specializzazione sanitaria, tale previsione costituisce un elemento normativo rilevante per riconoscerne il collegamento con l’attività dello specialista, anche ai fini dell’organizzazione dell’assistenza accreditata.
  • La mancata inclusione di una branca specialistica nel nomenclatore nazionale non giustifica, di per sé, l’esclusione dal catalogo regionale di prestazioni professionalmente riconducibili a quella branca, se l’amministrazione non dimostra ulteriori ragioni tecniche o organizzative coerenti.
  • La discrezionalità tecnica dell’amministrazione nella definizione dei cataloghi sanitari non sottrae le relative scelte al sindacato di legittimità quando l’esclusione di prestazioni risulti illogica, sia fondata su un mero formalismo non applicato coerentemente e contrasti con il quadro normativo delle competenze professionali.
  • È illogica la scelta amministrativa che escluda alcune prestazioni riconducibili a una specializzazione sulla base dell’assenza formale della relativa branca nel nomenclatore nazionale, quando la stessa amministrazione abbia invece mantenuto o ricollocato altre prestazioni della medesima specializzazione mediante categorie residuali o “jolly”.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

Testo integrale

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