Tribunale, Sentenza T-758/18
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 20 gennaio 2021. — ABLV Bank AS contro Comitato di risoluzione unico. — Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Fondo di risoluzione unico (FRU) – Fissazione dei contributi ex ante per il 2015 e per il 2018 – Rigetto della domanda di ricalcolo e di rimborso dei contributi – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Ricevibilità – Ente cui è stata revocata l’autorizzazione – Articolo 70, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Nozione di “cambiamento di status” – Articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63. — Causa T-758/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di ABLV Bank contro il CRU, confermando che la revoca dell’autorizzazione bancaria nel luglio 2018 non legittima il ricalcolo pro rata temporis del contributo ex ante 2018. Conferma inoltre che i contributi ex ante 2015, trasferiti al FRU, non sono rimborsabili. Il Tribunale reputa la decisione impugnata un atto impugnabile ma la ritiene legittima nel merito sotto il profilo normativo, sistematico e dei diritti fondamentali.
Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico: la revoca dell’autorizzazione bancaria nel corso dell’anno non dà diritto al ricalcolo pro rata temporis né al rimborso parziale dei contributi 2018; i contributi 2015 trasferiti al FRU non sono rimborsabili.
La questione giuridica
Se la lettera del CRU del 17 ottobre 2018, che respinge la richiesta di ricalcolo e rimborso del contributo ex ante 2018 e di rimborso parziale del contributo ex ante 2015 dopo la revoca dell’autorizzazione bancaria, costituisca un atto impugnabile e, nel merito, se l’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014, l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63 e le altre disposizioni invocate consentano un ricalcolo o un rimborso pro rata temporis in caso di perdita dell’autorizzazione nel corso del periodo di contribuzione o del periodo iniziale.
Principio di diritto
La revoca dell’autorizzazione bancaria di un ente nel corso del periodo di contribuzione costituisce un "cambiamento di status" ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 e non incide sull’obbligo di versare integralmente il contributo ex ante annuale per quell’anno; conseguentemente, il CRU non è tenuto a ricalcolarlo pro rata temporis né a rimborsarne una parte. Parimenti, i contributi ex ante per il 2015, una volta trasferiti al FRU, restano non rimborsabili ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014, senza che il meccanismo di detrazione previsto per il periodo iniziale trasformi tali contributi in pagamenti anticipati rimborsabili.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 70, paragrafi 1, 2, 3 e 4, regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 67, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 69, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 18, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 806/2014
- Direttiva 2014/59/UE
- Articolo 103 direttiva 2014/59/UE
- Articolo 130, paragrafo 1, direttiva 2014/59/UE
- Regolamento delegato (UE) 2015/63
- Articolo 4 regolamento delegato (UE) 2015/63
- Articolo 12, paragrafi 1 e 2, regolamento delegato (UE) 2015/63
- Articolo 14 regolamento delegato (UE) 2015/63
- Articolo 17, paragrafi 3 e 4, regolamento delegato (UE) 2015/63
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
- Articolo 8, paragrafo 2, regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
- Articolo 7, paragrafo 3, regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
- Regolamento (UE) n. 575/2013
- Direttiva 2013/36/UE
- Regolamento delegato (UE) 2017/2361
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 16 e 17
- Articolo 52, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla CEDU
- Accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico (AIG)
Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico e revoca dell’autorizzazione bancaria
La pronuncia del Tribunale riguarda un ricorso di annullamento proposto da ABLV Bank AS contro una lettera del CRU del 17 ottobre 2018, con cui è stata respinta la richiesta di ricalcolo e rimborso di parte del contributo ex ante 2018 e di rimborso parziale del contributo ex ante 2015. La controversia si colloca nel quadro dell’unione bancaria e del finanziamento del Fondo di risoluzione unico (FRU).
Fatti e procedimento principale
ABLV Bank era un ente creditizio lettone autorizzato fino all’11 luglio 2018, quando la BCE le revocava l’autorizzazione. Per il 2015 l’ente aveva versato un contributo nazionale poi trasferito al FRU; per il 2018 aveva versato il contributo annuale calcolato dal CRU. Dopo la revoca dell’autorizzazione, la banca chiedeva il ricalcolo pro rata temporis del contributo 2018 e il rimborso della parte residua del contributo 2015. Il CRU respingeva la domanda ritenendo applicabili l’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 e l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63.
Ricevibilità del ricorso
Il CRU eccepiva l’irricevibilità, sostenendo che la lettera impugnata avesse natura meramente informativa e non fosse un atto impugnabile. Il Tribunale respinge tale tesi: la lettera aveva contenuto decisorio e definitivo, poiché respingeva espressamente le domande della ricorrente, ed era adottata nell’ambito delle competenze del CRU in materia di calcolo e gestione dei contributi al FRU. Il Tribunale conferma anche che la ricorrente, quale destinataria dell’atto, soddisfaceva le condizioni di ricevibilità ex articolo 263 TFUE.
Questioni giuridiche esaminate
Nel merito, la ricorrente deduceva dieci motivi, riconducibili soprattutto a tre profili:
- pretesa natura pro rata temporis dei contributi ex ante;
- erronea interpretazione dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 e dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63;
- violazione dei principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, proporzionalità, diritto di proprietà, libertà d’impresa e di ulteriori principi generali.
Ragionamento della Corte/Tribunale sui contributi 2018
Il Tribunale afferma che i contributi ex ante sono contributi annuali calcolati in funzione di dati contabili dell’esercizio precedente e prelevati per finanziare progressivamente il FRU fino al livello-obiettivo fissato dal legislatore. Essi non hanno la natura di premi assicurativi correlati mese per mese al rischio coperto, né attribuiscono un diritto individuale al rimborso se l’ente perde l’autorizzazione nel corso dell’anno.
Interpretando l’articolo 70, paragrafo 4, il Tribunale sottolinea che il testo è inequivoco: i contributi “debitamente percepiti” non sono rimborsati. Il contesto normativo e la finalità del sistema confermano che la riscossione annuale serve a garantire risorse stabili e prevedibili al FRU, e che un ricalcolo individuale nel corso dell’anno comprometterebbe la certezza del gettito e l’equilibrio complessivo del meccanismo.
Quanto all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, il Tribunale, richiamando la giurisprudenza State Street Bank International, qualifica la revoca dell’autorizzazione come “cambiamento di status” che non incide sul contributo annuale dovuto per l’anno in questione. Di conseguenza, la cessazione dell’attività di ente creditizio nel corso del periodo di contribuzione non comporta né ricalcolo né rimborso pro rata temporis.
Contributi 2015 e periodo iniziale
Il Tribunale chiarisce poi che i contributi ex ante per il 2015, riscossi dagli Stati membri in attuazione della direttiva 2014/59/UE, sono stati trasferiti al FRU ai sensi dell’AIG e confluiscono nel Fondo in modo fungibile. L’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81 impone soltanto che, nel periodo iniziale, il CRU tenga conto di tali somme detraendole dall’importo dovuto da ciascun ente; non riconosce però un diritto al rimborso se l’ente esce successivamente dal sistema.
Il fatto che, in sede di calcolo annuale, la detrazione del contributo 2015 possa talvolta condurre a un importo negativo da versare a un ente non equivale a un rimborso pro rata temporis: si tratta solo dell’effetto matematico del meccanismo di calcolo annuale. L’articolo 70, paragrafo 4, continua dunque a operare, escludendo il rimborso dei contributi debitamente percepiti.
Altri motivi respinti
Il Tribunale respinge anche gli argomenti relativi:
- all’asserito arricchimento senza causa del FRU, perché esiste un valido fondamento giuridico al mancato rimborso;
- alla presunta violazione della decisione SRB/ES/SRF/2018/03, che non riconosce un diritto generale al rimborso;
- all’articolo 17 del regolamento delegato 2015/63, riferito a rettifiche per informazioni aggiornate nel periodo successivo e non alla fuoriuscita dal sistema;
- all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81, relativo agli impegni di pagamento irrevocabili e non estensibile per analogia ai contributi in contanti.
Respinge inoltre le censure fondate su certezza del diritto e legittimo affidamento, osservando che la disciplina è chiara e che non vi erano rassicurazioni precise del CRU idonee a far sorgere aspettative legittime di rimborso.
Proporzionalità, diritto di proprietà e libertà d’impresa
Sul piano della proporzionalità, il Tribunale ritiene che il mantenimento del contributo annuale anche dopo la revoca dell’autorizzazione sia idoneo e necessario a garantire la stabilità delle risorse del FRU e il raggiungimento del livello-obiettivo dell’1% dei depositi protetti. L’eventuale rimborso pro rata temporis indebolirebbe tale obiettivo e non costituirebbe la soluzione meno restrittiva compatibile con il sistema.
Quanto agli articoli 16 e 17 della Carta, il Tribunale osserva che l’ingerenza patrimoniale derivante dal mancato rimborso è prevista dalla legge, risponde a obiettivi di interesse generale ed è proporzionata. Pertanto, non viola né il diritto di proprietà né la libertà d’impresa.
Dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna ABLV Bank a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle del CRU; la Commissione europea sopporta le proprie spese.
Principio affermato
La revoca dell’autorizzazione bancaria nel corso dell’anno non dà luogo a un rimborso o a un ricalcolo pro rata temporis dei contributi ex ante al FRU; i contributi annuali già dovuti e percepiti restano acquisiti al Fondo, e il meccanismo di calcolo annuale non è incompatibile con i principi di certezza del diritto, proporzionalità, tutela del legittimo affidamento, proprietà o libertà d’impresa.
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