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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08822/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la decisione del Tribunale di Roma che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione dei reati per prescrizione (delitti di diffamazione e rivelazione di atti coperti da segreto), sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto assolvere nel merito in quanto sussisterebbe la causa di giustificazione dell'"esercizio del diritto di cronaca". Le difese hanno prodotto documentazione (decreti autorizzativi di intercettazioni, informative, atti d'indagine e la testimonianza della persona offesa) e hanno richiamato la sentenza di questa Sezione n. 20091 del 24/01/2024, ritenuta decisiva e ritenuta favorevole al riconoscimento della scriminante. Hanno denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata pronuncia liberatoria nel merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio ritenendo che "il fatto non costituisce reato". Ha richiamato i limiti dell'intervento in Cassazione rispetto alla declaratoria di prescrizione e il criterio della "constatazione" (quando dagli atti emergano, in modo incontestabile, circostanze idonee a escludere il fatto o la rilevanza penale). Pur rilevando che la motivazione del Tribunale era stata espressa in termini astratti e non aveva discusso concludentemente la prova rispetto alla causa di giustificazione, la Corte ha ritenuto che, alla luce degli atti prodotti (intercettazioni fedelmente riportate, decreti autorizzativi, e la pronuncia richiamata della Sezione n. 20091/2024), la pubblicazione degli articoli era coerente con i provvedimenti e gli atti dell'autorità giudiziaria al tempo della divulgazione e rientrava nell'esercizio legittimo del diritto di cronaca. Ha inoltre precisato che la verità della notizia va valutata rispetto al contenuto degli atti al momento della pubblicazione e che inesattezze marginali sulle modalità non superano la scriminante. Per questi motivi la Corte ha pronunciato l'annullamento senza rinvio perché il fatto non integra reato.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Il giudice deve prendere atto della causa estintiva (es. prescrizione) quando questa si consolida, salvo che l'imputato rinunci; tuttavia la Cassazione può pronunciarsi nel merito e prosciogliere se dagli atti emerge in modo incontestabile che il fatto non costituisce reato (criterio della "constatazione").

  • art. 21 Cost.

    Tutela della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di informare; bilanciata con doveri di verità e il divieto di violare la presunzione di innocenza.

  • art. 10 CEDU

    Principio della libertà di espressione e informazione richiamato come parametro interpretativo per l'esercizio del diritto di cronaca.

  • art. 2, L. 69/1963 (Codice Deontologico / obbligo di verità dei giornalisti)

    Richiama l'obbligo per i giornalisti del rispetto della verità sostanziale dei fatti e dei doveri di lealtà e buona fede, entro i quali si esercita la scriminante del diritto di cronaca.

  • Ordinanza Corte Cost. n. 362/1991 (e n. 300/1991 richiamata)

    Ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.129 comma 2, valorizzando la rinunciabilità della causa estintiva e la possibilità per l'imputato di ottenere una pronuncia di merito che documenti la non colpevolezza.

  • Cass. Sez. U, n. 35490/2009 (Tettamanti)

    Ha definito il concetto di "constatazione": la Cassazione può prosciogliere quando dalle risultanze emerge in modo assolutamente non contestabile l'assenza del fatto o la non rilevanza penale, senza bisogno di ulteriori accertamenti.

  • Cass. Sez. 5, n. 20091/24.01.2024

    Sentenza richiamata come decisiva: in fattispecie analoga aveva annullato senza rinvio una condanna per articoli di stampa simili, riconoscendo la scriminante del diritto di cronaca in relazione alla fase delle indagini.

  • Giurisprudenza di legittimità sul diritto di cronaca (es. Sez.5 n.19102/15.04.2025 Milosa; Sez.5 n.43382/16.11.2010 Lilla; Sez.1 n.36244/08.07.2004 Calabrese; Sez.5 n.39503/11.05.2012 Clemente; Sez.5 n.51235/09.10.2019 Marincola; Sez.5 n.38096/07.10.2010 Patruno; Sez.5 n.28258/08.04.2009 Frignani)

    Consolidato orientamento secondo cui il criterio della verità per la cronaca giudiziaria richiede coerenza con il contenuto degli atti dell'autorità giudiziaria al momento della pubblicazione, una narrazione asettica e l'assenza di gratuiti sbilanciamenti accusatori; inesattezze marginali sulle modalità non escludono la scriminante.

Massime di principio

  • Se un articolo riporta in maniera fedele e contestualizzata contenuti di atti o intercettazioni autorizzate dall'autorità giudiziaria, tale divulgazione può rientrare nell'esercizio legittimo del diritto di cronaca e scriminare il reato di diffamazione o rivelazione di atti segreti, purché non vi siano gratuiti sbilanciamenti o enfasi accusatoria.
  • La valutazione sulla legittimità della notizia va fatta rispetto al materiale e agli sviluppi investigativi esistenti al momento della pubblicazione e non in base a ciò che emergerà successivamente in sede giudiziaria.
  • Inesattezze modeste e marginali che riguardano dettagli non essenziali non precludono l'operatività della scriminante quando la struttura essenziale del fatto è correttamente descritta.
  • Quando dagli atti processuali emerge in modo assolutamente non contestabile l'assenza del fatto o la non rilevanza penale, la Corte di Cassazione può pronunciarsi nel merito e prosciogliere anche se la prescrizione era intervenuta, con preferenza della declaratoria di non reato.
  • La prescrizione è rinunciabile: l'imputato può scegliere di rinunciare alla prescrizione per ottenere una pronuncia nel merito; ove non rinunci, il giudice di merito deve comunque prendere atto della causa estintiva, ma la Cassazione conserva poteri limitati per la constatazione in presenza di evidenze incontrovertibili.
  • Per i giornalisti e direttori responsabili è fondamentale riportare gli atti con rigore e cautela: la scriminante opera entro limiti stringenti (assenza di scelte di campo, linguaggio asettico, rispetto della presunzione d'innocenza).

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