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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9165/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 29/10/2024 che aveva confermato l'applicazione della misura custodiale disposta dal GIP il 7/10/2024 nei confronti del Campisi per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, aggravato ex art. 416-bis c.p. (associazione finalizzata al traffico di cocaina, eroina, crack e hashish, operante nel mandamento mafioso di Porta Nuova). Il ricorrente denunciava violazione di legge e carenza di motivazione per mancanza di gravi indizi: criticava l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori (Puccio, Fernandez, Di Marco) e di Alessandro La Dolcetta, richiamava il rigetto della cautela da parte del GIP nel luglio 2023 e l'assoluzione dal reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 con sentenza del 3/10/2024, sottolineava contraddizioni, mutamenti di versione e la mancanza di riscontri oggettivi che colleghino l'attività di spaccio del Campisi all'associazione mafiosa (mancanza di prova che acquistasse da canali del sodalizio o versasse somme al mandamento). Sosteneva inoltre che La Dolcetta fosse mosso da spirito vendicativo e che non vi fossero riscontri individualizzanti sufficienti.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Il Tribunale di Cassazione ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata, valorizzando un quadro indiziario complesso e composito costituito da indagini pregresse e sentenze acquisite, intercettazioni e videoriprese e dalle dichiarazioni, in particolare, di Alessandro La Dolcetta (dichiarazioni spontanee e non rese in qualità di collaboratore) che si sono saldate e riscontrate con quelle dei collaboratori Puccio, Fernandez e Di Marco. La sentenza del GUP del 22/02/2024 è stata richiamata quale contesto probatorio che rappresenta il substrato relativo al controllo mafioso sul narcotraffico nel mandamento di Porta Nuova. Le censure sulla presunta vendetta e sulle incongruenze temporali o varianti nelle versioni sono state ritenute insufficienti a sminuire la convergenza e i riscontri oggettivi; pertanto la misura cautelare è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma che configura l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; nel caso è stata interpretata nel senso che sussisteva un quadro indiziario grave e convergente sufficiente per la misura cautelare, in ragione della somma di dichiarazioni, intercettazioni e riscontri provenienti da indagini pregresse

  • art. 416-bis cod. pen.

    Aggravante per l'operare con metodo mafioso; il giudice ha ritenuto che l'attività di traffico di stupefacenti fosse connessa a modalità e finalità riconducibili al sodalizio mafioso e alle sue regole di controllo

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma relativa al possesso e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; la menzione serve a spiegare che decisioni processuali precedenti (anche assoluzioni o rigetti cautelari) non precludono una nuova valutazione complessiva se emergono ulteriori elementi indiziari

  • Sentenza GUP del Tribunale di Palermo del 22/02/2024 (precedente acquisito agli atti)

    Precedente giurisprudenziale ritenuto funzionale a descrivere il contesto investigativo: ha ricostruito l'interdipendenza tra l'associazione mafiosa e l'organizzazione dedita al narcotraffico nel mandamento di Porta Nuova, e le sue risultanze sono state utilizzate come elemento integrativo del quadro indiziario

Massime di principio

  • Per l'applicazione di misure cautelari in reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso è sufficiente un quadro indiziario complessivo e convergente, non la prova piena: la somma di dichiarazioni, intercettazioni, videoriprese e precedenti decisionali può giustificare la misura
  • La valutazione sull'attendibilità delle dichiarazioni di collaboratori o di soggetti che ammettono responsabilità non si limita a una verifica formale: va valutata la spontaneità, la coerenza, l'assenza di benefici ottenuti, e il riscontro esterno con elementi oggettivi
  • Mutamenti di versione e l'intervallo temporale tra dichiarazioni non escludono automaticamente l'affidabilità se esistono convergenze e riscontri indipendenti; il difensore deve indicare elementi concreti che dimostrino l'inattendibilità
  • Il richiamo a precedenti provvedimenti (rigetti cautelari o assoluzioni parziali) non impedisce una nuova valutazione alla luce di elementi nuovi o di una più ampia visione del materiale probatorio
  • L'allegazione di un movente vendicativo per screditare un dichiarante richiede specificità e prove concrete; contestazioni generiche sul "movente" sono spesso insufficienti a cancellare la rilevanza delle dichiarazioni se queste sono corroborate
  • Nei ricorsi per riesame o per cassazione, le censure meramente oppositive o generiche sono inammissibili: il ricorrente deve articolare critiche puntuali alla motivazione e indicare omissioni o errori giuridici rilevanti

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