Cassazione Penale, Sentenza n. 35344/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere acquistato da ditta fallita ("Spice di Fortunato Samantha") un'autovettura Alfa Romeo a prezzo "vile" (acquisto 5.000 euro rispetto a prezzo originario 16.600 euro) e successiva rivendita (10.300 euro). Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) assenza dell'elemento soggettivo e dedotta illegittima inferenza di responsabilità dal solo rapporto di coniugio; (2) errata esclusione dell'attenuante della speciale tenuità del danno (art. 219, comma 3, legge fallimentare) nonostante la minima diminuzione patrimoniale; (3) mancata concessione della sospensione condizionale della pena nonostante i precedenti non ostativi secondo la difesa.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i motivi relativi all'elemento soggettivo e alla sospensione condizionale: (i) l'elemento soggettivo è stato ritenuto sussistente perché l'extraneus che concausa volontariamente il depauperamento patrimoniale risponde anche senza specifica conoscenza del dissesto; la consapevolezza del pregiudizio è stata desunta dalla grande differenza tra prezzo di acquisto (5.000 euro) e prezzo di rivendita (10.300 euro) rispetto al prezzo originario; (ii) la questione della sospensione condizionale non era proponibile in cassazione perché non richiesta in sede di merito e, comunque, era preclusa dai precedenti dell'imputato. Tuttavia la Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo: la Corte territoriale ha valutato male la speciale tenuità del danno, avendo indicato un valore errato (10.000 euro) e fatto richiamo apodittico a un generico "contesto"; la diminuzione patrimoniale rilevante deve essere valutata sulla base della concreta diminuzione determinata dalla condotta illecita (secondo la Cassazione occorre tener conto della differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita secondo i profili indicati). Per questo la sentenza di appello è annullata limitatamente al collegato rilievo dell'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, della legge fallimentare e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame su quel punto; per il resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
legge fallimentare (legge 16 marzo 1942, n. 267), art. 219, comma 3 (ultimo comma)
L'attenuante della speciale tenuità del danno va valutata in relazione all'effettiva diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non sulla base della generale perdita riconducibile al fallimento; la Corte ha ritenuto che la valutazione operata in appello sia stata errata e apodittica.
Principio giurisprudenziale (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni)
Per la responsabilità dell'extraneus nella bancarotta fraudolenta è sufficiente un contributo causale, volontario e consapevole al depauperamento patrimoniale; non è necessaria la specifica conoscenza del dissesto societario, la quale può però avere rilievo probatorio come indizio.
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone)
Conferma che la tenuità del danno si misura rispetto alla diminuzione patrimoniale immediatamente causata dalla condotta illecita e non rispetto al complesso pregiudizio collegato al fallimento.
Massima di procedimento (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno)
In cassazione non può essere dedotta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena se il relativo favore non è stato chiesto nel corso del giudizio di merito.
Massime di principio
- La responsabilità dell'acquirente "estraneo" in reati di bancarotta fraudolenta sussiste quando esiste un contributo causale, volontario e consapevole al depauperamento patrimoniale; non è necessario provare la conoscenza specifica dello stato di dissesto dell'impresa, benché questa possa essere un indice probatorio.
- L'attenuante della speciale tenuità del danno (art. 219 l. fall.) va valutata sulla base della diminuzione patrimoniale effettivamente determinata dall'atto illecito, non sulla perdita complessiva derivante dal fallimento; la motivazione della decisione deve esporre chiaramente i criteri e i calcoli usati per determinare l'entità del danno.
- La mancata richiesta di benefici processuali o di pena (es. sospensione condizionale) in sede di merito preclude la possibilità di dedurla per la prima volta in Cassazione.
- Le corti di merito devono evitare valutazioni generiche o apodittiche (es. riferimenti vaghi a un "contesto") quando negano attenuanti basate su criteri quantitativi; il giudice di legittimità annulla e rinvia se la motivazione non consente un controllo adeguato della correttezza dell'applicazione della norma.
- In impugnazioni parziali la Cassazione può annullare limitatamente a specifici profili (es. riconoscimento di un'attenuante) e rinviare per nuovo esame, mantenendo ferme le restanti statuizioni di responsabilità.
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