Cassazione Civile, Sentenza n. 953/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva dichiarato illegittimo l'avviso di addebito INPS relativo al mancato versamento dei contributi per somme corrisposte a collaboratori per attività di sorveglianza/bagnanti. La Corte territoriale aveva ritenuto che i compensi rientrassero nei "redditi diversi" di cui all'art. 67, lett. m) TUIR e quindi non assoggettabili a contribuzione ENPALS/INPS. L'INPS ha censurato la sentenza per violazione della normativa previdenziale che pone l'obbligo assicurativo per gli addetti agli impianti sportivi a prescindere dal trattamento fiscale e dalle ore lavorate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso INPS, ritenendo che la Corte d'appello si sia discostata dal principio secondo cui il riconoscimento dell'esenzione contributiva iure tributario (art. 67 lett. m) TUIR) può operare anche sul piano previdenziale solo se sono ricondotte le erogazioni alle condizioni previste dalla norma. La Cassazione ha precisato che l'art. 67 TUIR può avere effetti anche ai fini contributivi, ma soltanto se: a) i compensi rientrano nei limiti previsti dall'art. 69 TUIR (soglia temporanea di euro 7.500), b) le prestazioni non sono rese con carattere di professionalità né configurano lavoro dipendente o collaborazioni coordinate e continuative con carattere continuativo, e c) le associazioni beneficiarie risultino effettivamente dilettantistiche in senso sostanziale (assenza di fine di lucro e operatività conforme allo statuto). La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 n. 708
art. 3 e 4 (disciplina assicurativa per addetti agli impianti sportivi)
Stabilisce l'obbligo assicurativo presso ENPALS per istruttori e addetti agli impianti sportivi; tale tutela previdenziale è stata ritenuta estendibile e ora ricondotta alla gestione INPS. La norma costituisce base per l'obbligo contributivo, salvo casi di esclusione previsti da altra normativa.
Decreto Ministeriale 15 marzo 2005 n. 17445
articolo unico (elenco categorie ricomprese: impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti sportivi)
Specificazione delle categorie soggette all'obbligo ENPALS/INPS; chiarisce che la disciplina previdenziale comprende, in generale, gli addetti a palestre, piscine, stadi, ecc.
Decreto Ministeriale 15 marzo 2005 n. 17454
Richiamato nel ricorso come decreto attuativo rilevante per la disciplina degli addetti agli impianti sportivi; inserito tra le fonti regolamentari richiamate dall'INPS.
DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR)
art. 67, comma 1, lett. m) (redditi diversi); art. 69, comma 2 (soglia di esenzione)
La Corte ha ritenuto che l'art. 67, lett. m) può determinare la neutralizzazione fiscale dei compensi erogati per attività sportive dilettantistiche e che tale neutralizzazione può avere rilievo anche ai fini previdenziali, ma solo se sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi della disposizione (limite economico, assenza di professionalità e di rapporti continuativi o di lavoro dipendente, e riconoscimento di natura dilettantistica sostanziale da parte dell'ente erogante).
Usato per chiarire il concetto di "esercizio di arti e professioni" inteso come esercizio per professione abituale; la Cassazione lo utilizza per distinguere redditi derivanti da attività svolte professionalmente (escluse dall'art. 67) da redditi diversi occasionali.
Art. 2 Legge n. 91/1981
Riferimento alla disciplina dei professionisti: la normativa sulla disciplina previdenziale dello sport dilettantistico non ricade nelle medesime previsioni riservate ai professionisti di cui alla legge.
D.I. 30 dicembre 2008 conv. con modif. dalla L. n.14/2009
Citato dal ricorrente per sostenere l'obbligo contributivo in capo agli addetti agli impianti sportivi; la Corte richiama tale normativa nel quadro delle disposizioni che disciplinano la contribuzione degli operatori sportivi.
Massime di principio
- L'art. 67, lett. m) TUIR (esenzione fiscale per compensi a collaboratori tecnici di organismi dilettantistici) può influire anche sul calcolo della base imponibile contributiva, ma non crea un'esenzione automatica dai contributi previdenziali: è necessaria la verifica dei presupposti normativi.
- Per escludere l'obbligo contributivo bisogna accertare contemporaneamente: a) che i compensi rientrino nei limiti quantitativi previsti dall'art. 69 TUIR (soglia vigente ratione temporis), b) che le prestazioni non siano svolte con carattere di professionalità né configurino lavoro dipendente o collaborazioni coordinate e continuative con carattere continuativo, c) che l'ente erogante sia effettivamente dilettantistico in senso sostanziale.
- La qualificazione formale (iscrizione ad una federazione o semplice dicitura statutaria) non è sufficiente per provare la natura dilettantistica: il giudice deve accertare la concreta assenza di scopo di lucro e l'operatività coerente con lo statuto; l'onere della prova grava sulla parte che invoca la natura dilettantistica.
- La professionalità va valutata in chiave soggettiva/operativa (abitualità, continuità, modalità di svolgimento) e non solo in base alla denominazione dell'attività: attività svolta professionalmente esclude l'applicazione dell'art. 67.
- Se in una situazione analoga si contesta l'obbligo contributivo, è necessario documentare: natura e modalità delle prestazioni, importi percepiti e loro incidenza rispetto ai limiti fiscali, la concreta organizzazione e finalità dell'ente erogante; in assenza di tale istruttoria l'esenzione non può essere riconosciuta d'ufficio.
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