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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 954/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sull'applicabilità dell'art. 67, comma 1, lett. m) del T.U.I.R. all'attività svolta da istruttori sportivi presso società sportive dilettantistiche e sulle conseguenze in materia di obbligo contributivo ENPALS/INPS: l'INPS aveva preteso contributi per cinque istruttori per il periodo 2007-2008; la Corte d'appello di Firenze aveva ritenuto le somme esenti dall'obbligo contributivo richiamando l'art. 67 TUIR e l'affiliazione CONI della società; l'INPS ha impugnato sostenendo che i decreti ministeriali e il d.lgs. 708/1947 impongono l'iscrizione all'ENPALS per gli addetti agli impianti sportivi e che l'agevolazione fiscale non può essere automaticamente trasposta in esenzione previdenziale senza il concreto accertamento dei requisiti sostanziali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Firenze e ha rinviato la causa alla stessa Corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame. La Cassazione ha affermato che: a) i decreti ministeriali del 2005 e il d.lgs. 708/1947 collocano in generale gli istruttori e gli addetti agli impianti nell'ambito dell'obbligo assicurativo ENPALS (ora INPS); b) l'art. 67 TUIR (lett. m) può produrre effetti eccettuativi anche sul piano previdenziale, ma solo se ricorrono i requisiti sostanziali previsti dalla norma fiscale e questi siano provati; c) la Corte territoriale ha errato nel presumere la natura dilettantistica e il carattere non professionale delle prestazioni sulla sola base dell'affiliazione al CONI, omettendo un accertamento concreto sulla sostanziale assenza di scopo di lucro e sulla non abitualità/professionalità delle prestazioni; d) pertanto l'esenzione contributiva non è automatica e spetta alla società/associazione che la invoca fornire prova dei requisiti sostanziali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 16 luglio 1947 n. 708 (C.p.S.)

    art. 3 (riferimento all'iscrizione obbligatoria degli "addetti agli impianti sportivi")

    Costituisce la base normativa per l'obbligo di iscrizione all'ENPALS degli "addetti agli impianti sportivi"; i decreti ministeriali di adeguamento hanno esplicitato e ricomprso gli istruttori e addetti alle palestre nell'ambito dell'obbligo previdenziale

  • D.M. 15 marzo 2005 n. 17445

    "impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness..."

    Ha rimodulato ed esplicitato le categorie ricomprese nell'ambito di tutela ENPALS, confermando che in via generale gli istruttori sono soggetti all'obbligo contributivo

  • D.M. 15 marzo 2005 n. 17454

    ridefinizione dei gruppi dello spettacolo (richiamata nella sentenza)

    Ha contribuito alla definizione delle categorie di lavoratori obbligatoriamente iscritti all'ENPALS, includendo figure legate allo sport

  • Art. 67, comma 1, lett. m) T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

    "le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ... da qualunque organismo ... che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto"

    Norma fiscale che esenta determinati compensi percepiti nell'ambito di attività sportive dilettantistiche; la Corte ha ritenuto che essa possa avere rilevanza anche nella determinazione dell'obbligo contributivo, ma il suo effetto eccettuativo opera solo se ricorrono i requisiti sostanziali (natura non professionale, collegamento con esercizio diretto dell'attività dilettantistica, limiti quantitativi)

  • Art. 35, comma 5, D.L. n. 207/2008 conv. L. n. 14/2009

    "Nelle parole 'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche' ... sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività"

    Chiarimento interpretativo che amplia il novero di prestazioni considerate come "esercizio diretto" e pertanto potenzialmente rientranti nell'agevolazione fiscale (e, però, valutabili anche ai fini previdenziali se sussistono gli altri presupposti)

  • Art. 69, comma 2 T.U.I.R.

    soglia di esenzione fiscale indicata (euro 7.500 per il periodo rilevante)

    Limite quantitativo entro cui i compensi qualificabili come redditi diversi sono fiscalmente neutri; tale soglia è richiamata come limite entro cui le somme possono influire sull'esenzione contributiva

  • Art. 53 T.U.I.R.

    definizione dell'esercizio di "arti e professioni"

    Serve a distinguere i redditi da "attività professionale abituale" (esclusi dall'agevolazione) dai redditi diversi derivanti da attività non abituali; la Corte ha sottolineato che se l'attività è esercitata con carattere di professionalità/abitualità l'esenzione non si applica

  • Art. 21 D.L. n. 201/2011 conv. L. n. 214/2011

    disposizione di successione dell'ENPALS nell'INPS

    Storico-organizzativo: stabilisce la confluenza dell'ENPALS nell'INPS (effetto dal 1° gennaio 2012), rilevante per individuare il soggetto che agisce in giudizio

Massime di principio

  • L'agevolazione fiscale prevista dall'art. 67 TUIR può avere riflessi anche sul piano previdenziale, ma non determina automaticamente una esenzione contributiva: occorre che sussistano e siano provati i requisiti sostanziali previsti dalla norma fiscale
  • L'affiliazione o il riconoscimento formale al CONI o a federazioni non è sufficiente di per sé a dimostrare la natura dilettantistica sostanziale della società; il giudice deve valutare l'operatività concreta e l'assenza di scopo di lucro
  • L'onere della prova circa il carattere dilettantistico e la non professionalità delle prestazioni grava su chi invoca l'esenzione (associazione/società/percipienti): devono essere prodotti elementi fattuali (statuto, bilanci, modalità di erogazione dei compensi, continuità/abitudinarietà delle prestazioni, ecc.)
  • I decreti ministeriali che ricomprendono gli istruttori tra gli "addetti agli impianti sportivi" stabiliscono una regola generale di soggezione all'obbligo previdenziale; l'eccezione opera solo nei limiti espressi dall'art. 67 TUIR e relativi chiarimenti
  • Per valutare la qualificazione delle somme come "redditi diversi" non abituali (esenti entro la soglia prevista), va verificata la natura non professionale e la non abitualità dell'attività del percettore, nonché il reale rapporto con l'associazione dilettantistica
  • In situazioni analoghe, i giudici di merito dovranno svolgere un accertamento concreto e motivato, evitando presunzioni basate solo su riconoscimenti formali; le parti dovrebbero documentare compiutamente modalità di svolgimento dell'attività e criteri di corresponsione dei compensi

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