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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 951/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Campobasso che, in accoglimento dell'opposizione dell'INPS a decreto ingiuntivo, ha escluso il diritto della società a ripetere le somme versate a titolo di contributi per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2006. La società deduce la violazione e/o falsa applicazione della normativa in materia di esenzioni contributive (in particolare l'art. 8 della L. 25 luglio 1952, n. 991) e contesta l'affermazione della Corte territoriale secondo cui tale disposizione sarebbe stata implicitamente abrogata, nonché la corretta interpretazione di varie norme collegate (diverse leggi e decreti citati nel ricorso).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello ha fornito motivazione adeguata e che l'orientamento di questa Corte (ex multis Cass. n. 19420/2013 e successive pronunce) è nel senso che l'art. 8 della L. n. 991/1952, per la parte relativa alle agevolazioni contributive in favore delle zone montane, è da considerarsi implicitamente abrogato. La Corte ha inoltre richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 182/2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte del D.Lgs. n. 179/2009 nella parte in cui salvava quell'articolo nell'Allegato 1; la Corte ha però osservato che l'art. 8 risultava già privo di efficacia per abrogazione tacita. Le spese di cassazione sono compensate e resta fermo l'obbligo, se dovuto, per la ricorrente di versare ulteriori contributi unificati ai sensi del D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • L. 25 luglio 1952, n. 991, art. 8

    Riconosciuta come disposizione storica che prevedeva esenzioni contributive per territori montani; la Corte ha ritenuto che, per la parte relativa ai benefici contributivi, tale disposizione sia stata implicitamente abrogata e quindi non più produttiva di effetti.

  • L. 11 marzo 1988, n. 67, art. 9, comma 5

    Considerata indice della volontà del legislatore di abbandonare il regime generalizzato di totale esenzione contributiva, contribuendo a dimostrare la perdita di efficacia dell'art. 8 della L. n. 991/1952.

  • D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, art. 1

    Atto di 'salvataggio' di alcune disposizioni anteriori al 1970 (Allegato 1); la Corte ha rilevato che la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte che, nell'Allegato 1, dichiarava la necessità di mantenere in vigore l'art. 8 della L. n. 991/1952 (per eccesso di delega), ma ha sottolineato che l'art. 8 risultava già implicitamente abrogato.

  • L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14

    Norma delegante che aveva previsto un procedimento per la riduzione della normativa obsoleta; è il riferimento normativo del meccanismo che ha portato all'individuazione e alla possibile abrogazione di disposizioni anteriori al 1970.

  • L. 10 maggio 2009, n. 69 (modifica art. 14 L. n. 246/2005)

    Ha inciso sui tempi del meccanismo di abrogazione automatico previsto dalla legge delega, rilevante nel contesto della sopravvivenza o meno di disposizioni storiche.

  • D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 58 e 68

    Citato come uno degli interventi successivi che hanno contribuito alla sottrazione di parte del contenuto originario dell'art. 8 (in tema di agevolazioni fiscali), rilevando la progressiva perdita di funzione di quella disciplina.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 9

    Riferimento normativo usato per mostrare come le agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 furono in parte rimosse da interventi successivi; contribuente alla tesi dell'abrogazione implicita.

  • D.L. 942/1977, artt. 7 e 8

    Richiamato nel ricorso e nella comparazione normativa, ma la Corte non ha ritenuto che tali norme suffragassero la permanenza dell'esenzione prevista dall'art. 8 della L. n. 991/1952.

  • D.L. 402/1981, art. 13 (come modificato dalla L. di conversione n. 537/1981)

    Citato tra le disposizioni richiamate dall'appellante a sostegno della persistenza di agevolazioni; la Corte non ha ritenuto che queste modifiche garantissero la sopravvivenza dell'art. 8 in relazione alle esenzioni contributive.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma procedurale richiamata nella parte dispositiva per attestare l'obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato qualora dovuto.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 182 del 2018

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del D.Lgs. n. 179/2009 nella parte in cui, nell'Allegato 1, voce n.1266, salvava l'art. 8 della L. n. 991/1952; la Corte di cassazione ha rilevato però che, a quel momento, l'art. 8 era già privo di efficacia per abrogazione implicita, per cui la declaratoria ha estromesso dal sistema una disposizione priva di reale contenuto.

Massime di principio

  • Per ottenere il rimborso di contributi versati in forza di una presunta esenzione prevista da una norma anteriore (es. art. 8 L. n. 991/1952), il ricorrente deve verificare che la disposizione sia ancora effettivamente vigente: la sopravvenuta abrogazione tacita o la soppressione del regime di esenzione da successive norme o prassi legislative può precludere il diritto alla ripetizione.
  • Il 'salvataggio' di disposizioni storiche tramite elenchi in decreti delegati (es. D.Lgs. n. 179/2009) può essere dichiarato incostituzionale se eccede la delega; tuttavia la declaratoria di incostituzionalità non necessariamente reintegra una norma che in concreto era già priva di efficacia per abrogazione implicita.
  • La giurisprudenza consolidata della Cassazione costituisce elemento di forte persuasione: quando è affermato un principio (qui: l'abrogazione implicita dell'art. 8 in tema di agevolazioni contributive), le corti successive tendono a conformarsi, salvo chiara e nuova disposizione legislativa che ripristini il beneficio.
  • In casi simili occorre valutare l'intera evoluzione normativa (interventi legislativi successivi, modifiche regolamentari e prassi amministrative) per stabilire se il regime agevolativo è rimasto attivo; la mera sopravvivenza formale della norma non è sufficiente se la normativa successiva ha eliminato o sostituito il beneficio.
  • Anche quando il ricorrente abbia ragione sostanziale, l'intervento di pronunce costituzionali o di cambi di orientamento giurisprudenziale intervenuti dopo il deposito del ricorso può influire sulle spese processuali (es. compensazione delle spese).

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