Cassazione Civile, Sentenza n. 951/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Campobasso che, in accoglimento dell'opposizione dell'INPS a decreto ingiuntivo, ha escluso il diritto della società a ripetere le somme versate a titolo di contributi per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2006. La società deduce la violazione e/o falsa applicazione della normativa in materia di esenzioni contributive (in particolare l'art. 8 della L. 25 luglio 1952, n. 991) e contesta l'affermazione della Corte territoriale secondo cui tale disposizione sarebbe stata implicitamente abrogata, nonché la corretta interpretazione di varie norme collegate (diverse leggi e decreti citati nel ricorso).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello ha fornito motivazione adeguata e che l'orientamento di questa Corte (ex multis Cass. n. 19420/2013 e successive pronunce) è nel senso che l'art. 8 della L. n. 991/1952, per la parte relativa alle agevolazioni contributive in favore delle zone montane, è da considerarsi implicitamente abrogato. La Corte ha inoltre richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 182/2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte del D.Lgs. n. 179/2009 nella parte in cui salvava quell'articolo nell'Allegato 1; la Corte ha però osservato che l'art. 8 risultava già privo di efficacia per abrogazione tacita. Le spese di cassazione sono compensate e resta fermo l'obbligo, se dovuto, per la ricorrente di versare ulteriori contributi unificati ai sensi del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
L. 25 luglio 1952, n. 991, art. 8
Riconosciuta come disposizione storica che prevedeva esenzioni contributive per territori montani; la Corte ha ritenuto che, per la parte relativa ai benefici contributivi, tale disposizione sia stata implicitamente abrogata e quindi non più produttiva di effetti.
L. 11 marzo 1988, n. 67, art. 9, comma 5
Considerata indice della volontà del legislatore di abbandonare il regime generalizzato di totale esenzione contributiva, contribuendo a dimostrare la perdita di efficacia dell'art. 8 della L. n. 991/1952.
D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, art. 1
Atto di 'salvataggio' di alcune disposizioni anteriori al 1970 (Allegato 1); la Corte ha rilevato che la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte che, nell'Allegato 1, dichiarava la necessità di mantenere in vigore l'art. 8 della L. n. 991/1952 (per eccesso di delega), ma ha sottolineato che l'art. 8 risultava già implicitamente abrogato.
L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14
Norma delegante che aveva previsto un procedimento per la riduzione della normativa obsoleta; è il riferimento normativo del meccanismo che ha portato all'individuazione e alla possibile abrogazione di disposizioni anteriori al 1970.
L. 10 maggio 2009, n. 69 (modifica art. 14 L. n. 246/2005)
Ha inciso sui tempi del meccanismo di abrogazione automatico previsto dalla legge delega, rilevante nel contesto della sopravvivenza o meno di disposizioni storiche.
D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 58 e 68
Citato come uno degli interventi successivi che hanno contribuito alla sottrazione di parte del contenuto originario dell'art. 8 (in tema di agevolazioni fiscali), rilevando la progressiva perdita di funzione di quella disciplina.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 9
Riferimento normativo usato per mostrare come le agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 furono in parte rimosse da interventi successivi; contribuente alla tesi dell'abrogazione implicita.
D.L. 942/1977, artt. 7 e 8
Richiamato nel ricorso e nella comparazione normativa, ma la Corte non ha ritenuto che tali norme suffragassero la permanenza dell'esenzione prevista dall'art. 8 della L. n. 991/1952.
D.L. 402/1981, art. 13 (come modificato dalla L. di conversione n. 537/1981)
Citato tra le disposizioni richiamate dall'appellante a sostegno della persistenza di agevolazioni; la Corte non ha ritenuto che queste modifiche garantissero la sopravvivenza dell'art. 8 in relazione alle esenzioni contributive.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma procedurale richiamata nella parte dispositiva per attestare l'obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato qualora dovuto.
Sentenza Corte Costituzionale n. 182 del 2018
Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del D.Lgs. n. 179/2009 nella parte in cui, nell'Allegato 1, voce n.1266, salvava l'art. 8 della L. n. 991/1952; la Corte di cassazione ha rilevato però che, a quel momento, l'art. 8 era già privo di efficacia per abrogazione implicita, per cui la declaratoria ha estromesso dal sistema una disposizione priva di reale contenuto.
Massime di principio
- Per ottenere il rimborso di contributi versati in forza di una presunta esenzione prevista da una norma anteriore (es. art. 8 L. n. 991/1952), il ricorrente deve verificare che la disposizione sia ancora effettivamente vigente: la sopravvenuta abrogazione tacita o la soppressione del regime di esenzione da successive norme o prassi legislative può precludere il diritto alla ripetizione.
- Il 'salvataggio' di disposizioni storiche tramite elenchi in decreti delegati (es. D.Lgs. n. 179/2009) può essere dichiarato incostituzionale se eccede la delega; tuttavia la declaratoria di incostituzionalità non necessariamente reintegra una norma che in concreto era già priva di efficacia per abrogazione implicita.
- La giurisprudenza consolidata della Cassazione costituisce elemento di forte persuasione: quando è affermato un principio (qui: l'abrogazione implicita dell'art. 8 in tema di agevolazioni contributive), le corti successive tendono a conformarsi, salvo chiara e nuova disposizione legislativa che ripristini il beneficio.
- In casi simili occorre valutare l'intera evoluzione normativa (interventi legislativi successivi, modifiche regolamentari e prassi amministrative) per stabilire se il regime agevolativo è rimasto attivo; la mera sopravvivenza formale della norma non è sufficiente se la normativa successiva ha eliminato o sostituito il beneficio.
- Anche quando il ricorrente abbia ragione sostanziale, l'intervento di pronunce costituzionali o di cambi di orientamento giurisprudenziale intervenuti dopo il deposito del ricorso può influire sulle spese processuali (es. compensazione delle spese).
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