Cassazione Civile, Sentenza n. 934/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere in forza della conciliazione e della rinuncia al ricorso da parte di ANAS, senza assumere provvedimenti sulle spese di giudizio tra le RG 21288/2019 parti. È stato altresì precisato che non sussisteva il presupposto per il raddoppio del contributo unificato; non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito della controversia.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte d'appello di Napoli aveva accertato che i molteplici contratti a tempo determinato stipulati tra il lavoratore e ANAS nel periodo dal 18/12/2001 all'8/3/2010 erano nulli per mancata indicazione del fatto eziologicamente collegato e della durata, determinando la conversione del rapporto in tempo indeterminato e a tempo pieno a decorrere dal 18/12/2001; in applicazione dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010 era stata condannata ANAS al pagamento di un'indennità omnicomprensiva pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. ANAS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui il lavoratore ha resistito; le parti hanno poi conciliato in sede sindacale con verbale del 22/04/2021, con rinuncia della società al ricorso e pattuizione sulla compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 165/2001
La Corte ha ritenuto che il divieto previsto da tale norma non ostasse alla conversione dei contratti di ANAS, poiché il rapporto è risultato regolato dalla disciplina di diritto privato e dalla contrattazione collettiva dopo la trasformazione dell'ente.
art. 32, comma 5, L. 183/2010
Norma applicata come titolo per la liquidazione dell'indennità omnicomprensiva in favore del lavoratore, calibrata in relazione al numero dei dipendenti, alle dimensioni dell'azienda e alla durata complessiva del rapporto.
art. 92, ultimo comma, c.p.c.
Fondamento giuridico per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito della conciliazione e della rinuncia al gravame, senza provvedere sulle spese tra le parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 (modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012)
Richiamato in relazione al possibile raddoppio del contributo unificato: la Corte ha ritenuto che i presupposti per il raddoppio non sussistevano.
Legge 143/1994 (trasformazione ANAS)
Richiamata per spiegare che ANAS, trasformata in ente pubblico economico, vede applicata la disciplina di diritto privato e la contrattazione collettiva al rapporto di lavoro, con effetti rilevanti sull'operatività delle norme sui contratti a termine.
art. 23, comma 8-bis, D.L. 137/2020 convertito L. 176/2020
Richiamato in relazione al deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero; non incide sulla decisione di cessata materia ma figura negli atti.
Massime di principio
- Contratti a tempo determinato reiterati senza indicazione dell'eventuale fatto eziologicamente collegato e della durata sono esposti al rischio di nullità e possono essere convertiti in rapporti a tempo indeterminato (anche a tempo pieno).
- Se il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina di diritto privato (es. dopo trasformazione in ente pubblico economico) le limitazioni proprie del pubblico impiego possono non impedire l'applicazione delle regole ordinarie sui contratti a termine.
- In caso di conversione per nullità dei termini il giudice può liquIdare un'indennità omnicomprensiva ai sensi di art. 32 L. 183/2010 tenendo conto di dimensione aziendale, numero dei dipendenti e durata complessiva del rapporto.
- Una conciliazione sindacale con rinuncia al ricorso determina la cessazione della materia del contendere in Cassazione; la Corte si limita a prendere atto della volontà delle parti e non decide sul merito.
- La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente ha effetto pratico di favore verso il resistente; la controversia si chiude senza pronunce sostanziali se le parti concordano la compensazione delle spese.
- Le conseguenze relative alle spese processuali e al contributo unificato dipendono dalla specifica normativa e dalle condizioni del concilio: il raddoppio del contributo per cassazione è applicabile solo se ricorrono i presupposti normativi espressi.
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