Cassazione Civile, Sentenza n. 933/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo relativa a crediti di lavoro residui: pur essendo stato ammesso per alcune voci (indennità risarcitoria, TFR, indennità mancato preavviso, spese), il lavoratore chiedeva l'ammissione anche di ulteriori somme (complessivamente C 189.531,22 o, in subordine, C 114.354,72) per differenze retributive calcolate sulle buste paga e secondo il CCNL Edili PMI. Il Tribunale aveva escluso tali maggiori pretese per mancanza di riscontri documentali sulla concreta applicazione del CCNL. In Cassazione il ricorrente denunciava: (i) omessa pronuncia sulla domanda subordinata fondata sulle buste paga (violazione art. 112 c.p.c.), (ii) mancata utilizzazione e valutazione delle buste paga e del CCNL invocato (violazione artt. 115, 116 c.p.c., 2077 c.c.), (iii) omesso esame dei documenti prodotti e violazioni relative all'onere della prova (art. 2697 c.c. e norme sulle prove).
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo (omessa pronuncia sulla domanda subordinata) ritenendo che il Tribunale avesse deciso soltanto sulla domanda principale senza pronunciarsi anche sulla domanda alternativa fondata sulle buste paga. Gli altri due motivi sono stati dichiarati inammissibili. La Cassazione ha cassato il decreto impugnato limitatamente al vizio accertato e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Roma in diversa composizione, rinviando inoltre la regolazione delle spese del giudizio di legittimità al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia su una domanda integra vizio, perché viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; ogni richiesta conclusa specificamente deve ricevere una pronuncia di accoglimento o rigetto.
artt. 115 e 116 c.p.c.
attitudine e valutazione delle prove
Le censure sulla mancata valutazione delle prove devono rispettare i limiti processuali e la specificità richiesta: il giudice dell'opposizione allo stato passivo applica le regole dell'istruzione ordinaria e l'onere di allegazione e produzione delle parti rimane centrale.
art. 2077 c.c.
norma sul rapporto di lavoro
Richiamata in relazione alle pretese retributive; non travolge l'onere processuale di allegazione dei contratti collettivi nel giudizio ordinario.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova grava sulle parti che deducono fatti: il lavoratore doveva documentare e specificare la concreta applicazione del CCNL e le somme richieste.
art. 425, quarto comma c.p.c.
acquisizione giudiziale di documenti
Anche in ipotesi di acquisizione giudiziale del contratto collettivo, permangono le regole sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio; il giudice non può sostituirsi alla parte nel reperimento e nella produzione di atti necessari alla prova del diritto invocato.
art. 366 c.p.c., primo comma, nn. 4 e 6
richiesta di specificazione per vizio di motivazione
In cassazione la parte che denuncia omesso esame di documenti deve riprodurne il tenore esatto e spiegare il contenuto decisivo; la mancata trascrizione delle buste paga ha reso carente la specificità richiesta.
art. 23, comma 8‑bis D.L. 137/2020 conv. L. 176/2020
Norma procedurale che ha consentito al Pubblico Ministero di depositare conclusioni scritte nell'ambito del procedimento; nel caso ha proposto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
art. 1 e 2 L. 4/1953
disposizioni richiamate sulle formalità
Richiamate in relazione all'asserita non vincolatività dei documenti non prodotti; la Corte ha ritenuto comunque che l'onere di specifica produzione e allegazione sia rimasto a carico del ricorrente.
artt. 2734 e 2735 c.c.
presunzioni e valore probatorio scritture private
Citati in relazione al valore delle buste paga e alle risultanze probatorie: la Corte ha ricordato che la valutazione del valore probatorio spetta al giudice del merito e richiede specificità nella deduzione in cassazione.
Massime di principio
- In opposizione allo stato passivo il giudizio segue le regole dell'ordinario codice di procedura civile: il lavoratore deve allegare e produrre in modo specifico i contratti collettivi e le buste paga che fondano le pretese retributive.
- La mancata pronuncia su una domanda anche subordinata è vizio suscettibile di cassazione: il giudice deve decidere espressamente su tutte le domande formulate e concluse.
- In Cassazione le censure per omesso esame di documenti richiedono estrema specificità: va riportato il tenore esatto del documento e spiegata la sua rilevanza decisiva (art. 366 c.p.c.).
- Il giudice dell'opposizione non può supplire all'onere della parte nella ricerca e produzione del contratto collettivo privato; la conoscibilità del CCNL non opera ex officio come nel pubblico impiego.
- Quando si deducono somme alternative (conteggi basati su CCNL vs. conteggi basati su buste paga), occorre formulare le istanze in modo chiaro e distinto e produrre la documentazione probatoria relativa a entrambe le alternative.
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