Cassazione Civile, Sentenza n. 952/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato il tribunale nel dichiarare non dovuti i contributi previdenziali per quattro collaboratori istruttori. L'INPS sosteneva che le norme previdenziali (artt. 3 e 4 D.Lgs. 16/7/1947 n.708 e decreti ministeriali) obbligano alla contribuzione per gli addetti agli impianti sportivi a prescindere dalle ore e dal trattamento fiscale, e che l'esenzione prevista dall'art. 67 lett. m) TUIR non sia applicabile in materia contributiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato che, pur rimanendo in generale l'obbligo assicurativo per gli addetti agli impianti sportivi (normativa ENPALS poi confluita nell'INPS), le erogazioni a collaboratori di associazioni sportive dilettantistiche possono rientrare nella disciplina fiscale dell'art. 67 TUIR (lett. m) e, se ricorrono i presupposti (compensi nei limiti previsti dall'art. 69 TUIR, attività non svolta con carattere di professionalità e associazione effettivamente dilettantistica nella sostanza), tali somme non assumono rilevanza contributiva. La Corte ha inoltre ribadito che l'onere probatorio circa il carattere dilettantistico sostanziale dell'ente grava sull'associazione e che l'affiliazione a federazioni o al CONI è neutrale e non sufficiente di per sé.
Norme richiamate
D.Lgs. provvisorio 16 luglio 1947 n. 708 (artt. 3 e 4)
Stabilisce l'obbligo assicurativo per gli "addetti agli impianti sportivi" presso ENPALS (poi confluita nell'INPS); norma generale che pone la regola dell'assoggettamento previdenziale degli istruttori sportivi
D.M. 15 marzo 2005 n. 17445
Precisa l'ambito applicativo della normativa del 1947 includendo esplicitamente impiegati, operai, istruttori e addetti di palestre, sale fitness, stadi, campi sportivi ecc., confermando la loro generale soggezione all'obbligo assicurativo
D.M. 15 marzo 2005 n. 17454
Richiamato nel ricorso; contribuisce alla definizione normativa degli addetti sportivi soggetti alla gestione previdenziale
DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 67, comma 1, lett. m)
Dispone che taluni compensi erogati a collaboratori di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche sono qualificati come "redditi diversi" e, entro soglie monetarie, sono fiscalmente neutri; la Corte ha ritenuto applicabile anche ai fini contributivi quando ricorrono i presupposti (non professionalità, limiti di importo, ente effettivamente dilettantistico)
DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 69 (soglia)
Fissa la soglia di esenzione (all'epoca €7.500 annui) entro la quale i compensi qualificati ai sensi dell'art. 67 sono fiscalmente neutri; la Corte ammette che tale limite rileva anche per la determinazione della base imponibile contributiva
TUIR, art. 53 e art. 50, lett. c
Art. 53 definisce l'esercizio di arti e professioni come attività svolta per professione abituale; la Corte usa questa distinzione soggettiva per escludere dall'area dei "redditi diversi" le somme relative ad attività esercitate professionalmente o abitualmente
Art. 24, quinto comma, d.I. 30 dicembre 2008 conv. dalla L. n. 14/2009
Norma richiamata nel ricorso; contestualizzata dalla Corte nel più ampio novero delle disposizioni collegate alla materia previdenziale e fiscale degli enti sportivi dilettantistici
Massime di principio
- Gli addetti agli impianti sportivi sono in via generale soggetti all'obbligo assicurativo presso la gestione ENPALS/INPS, salvo che ricorrano specifiche condizioni di esenzione
- I compensi erogati dalle associazioni/società sportive dilettantistiche possono essere fiscalmente neutri ai sensi dell'art. 67 TUIR e, se ricorrono tutti i presupposti (non professionalità dell'attività, limiti di importo ex art. 69, e associazione effettivamente dilettantistica), tale neutralità può estendersi anche agli effetti contributivi
- La qualificazione di "dilettantistica" dell'ente va accertata nella sua sostanza: l'affiliazione a federazioni o al CONI non è di per sé sufficiente; l'onere probatorio grava sull'ente che invoca l'esenzione
- Non rileva l'assenza di disciplina previdenziale espressa che escluda l'applicazione dell'art. 67 TUIR: l'effetto neutralizzante fiscale può influire sulla determinazione della base imponibile contributiva quando i presupposti normativi sono tutti soddisfatti
- Rimangono esclusi dall'esenzione i compensi percepiti per attività svolte con carattere di professionalità, per rapporti di lavoro dipendente o per collaborazioni coordinate e continuative assimilate a lavoro retribuito
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