Cassazione Penale, Ordinanza n. 17842/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il condannato ricorre per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo che aveva rigettato la sua richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà. Deduce un vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione, sostenendo che il giudice di sorveglianza avrebbe sottovalutato gli elementi favorevoli emersi dall'osservazione penitenziaria, in particolare la condotta carceraria regolare e la piena adesione al percorso rieducativo, fondando invece il diniego su un ingiustificato giudizio prognostico sfavorevole circa il rischio di reiterazione di reati. La Corte verifica se il provvedimento impugnato sia sorretto da motivazione adeguata e conforme ai criteri che governano la concessione delle misure alternative.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente esercitato la propria discrezionalità, esaminando tutte le risultanze trattamentali, comprese quelle favorevoli al condannato, e abbia motivato in modo non lacunoso né illogico il diniego delle misure alternative, valorizzando anche il fatto che il percorso trattamentale era ancora a uno stadio iniziale. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
Norma implicitamente richiamata per l'affidamento in prova al servizio sociale, quale misura alternativa subordinata a una valutazione prognostica favorevole sulla possibilità di reinserimento sociale.
art. 50 ord. pen.
Norma implicitamente richiamata per la semilibertà, anch'essa rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
art. 186 Corte cost. 2000
Richiamata per giustificare la sanzione pecuniaria conseguente alla proposizione di un'impugnazione ritenuta irrituale e colposa.
Massime di principio
- La concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza, che deve verificare, senza automatismi, la meritevolezza del condannato e l'idoneità della misura a favorirne il reinserimento sociale.
- Nel giudizio sull'affidamento in prova il giudice può valorizzare le relazioni degli organi di osservazione penitenziaria, ma non ne è vincolato e deve apprezzarne autonomamente la rilevanza alla luce delle esigenze rieducative e della pericolosità residua.
- Il diniego di una misura alternativa è legittimo quando la motivazione dia conto dell'esame di tutte le risultanze trattamentali, anche di quelle favorevoli, e il giudizio prognostico sfavorevole risulti sorretto da argomentazione non lacunosa né illogica.
- Il principio di gradualità nella concessione dei benefici penitenziari non è una regola assoluta, ma esprime un razionale apprezzamento delle esigenze di progressione trattamentale e di verifica della effettiva evoluzione rieducativa del condannato.
- In sede di legittimità, la censura sulla valutazione delle misure alternative non è accoglibile se si risolve nella mera contrapposizione a una motivazione plausibile e non manifestamente illogica del giudice di sorveglianza.
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