Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16896/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva rideterminato in via induttiva il maggior reddito d'impresa per l'anno d'imposta 2013 nei confronti di una società poi fallita e posta in liquidazione, poiché la documentazione contabile non era stata esibita e il curatore aveva dichiarato di non possederla. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, mentre la commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo irragionevole l'accertamento fondato su una percentuale di redditività desunta da criteri di normalità gestionale applicati a un'impresa in grave crisi e già dissestata. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'accertamento induttivo era legittimo in assenza di scritture contabili e che spettava al contribuente provare di non avere conseguito utili; 2) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 18, 21, 24 e 57 d.lgs. n. 546/1992, perché il giudice di appello, nel processo tributario di impugnazione-merito, avrebbe dovuto rideterminare la percentuale di redditività invece di limitarsi ad annullare la pretesa.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che, in presenza di mancanza della contabilità, l'amministrazione può procedere ad accertamento induttivo del reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, mediante presunzioni semplici. Ha inoltre precisato che l'onere di dimostrare l'assenza di reddito grava sul contribuente, secondo il principio di vicinanza della prova, e che il semplice stato di crisi aziendale non basta a escludere il reddito né consente al giudice di sostituire equitativamente la percentuale di redditività con una inferiore senza base probatoria. Infine, ha ribadito che il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito: se l'atto è ritenuto invalido nel merito, il giudice non può limitarsi ad annullarlo ma deve rideterminare la pretesa entro i limiti delle domande. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 600/1973

    "l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti"

    consente l'accertamento induttivo quando le scritture contabili mancano, sono sottratte all'ispezione o non sono disponibili per causa di forza maggiore, non solo quando siano inattendibili.

  • art. 55 d.P.R. n. 633/1972

    "l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente"

    in materia IVA, legittima l'accertamento induttivo indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale.

  • art. 2697 c.c.

    una volta accertata l'assenza della contabilità e operato l'accertamento induttivo, grava sul contribuente dimostrare di non aver conseguito reddito, secondo il principio di vicinanza della prova.

  • art. 112 c.p.c.

    nel giudizio tributario di impugnazione-merito il giudice, se ritiene illegittimo l'atto per ragioni sostanziali, non può limitarsi all'annullamento ma deve pronunciarsi sulla pretesa nel merito, nei limiti delle domande.

  • artt. 18, 21, 24 e 57 d.lgs. n. 546/1992

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità del procedimento e della sentenza nel processo tributario.

Massime di principio

  • L'accertamento induttivo del reddito d'impresa è legittimo quando la contabilità sia mancante o non disponibile, e non presuppone che le scritture esistano ma siano soltanto inattendibili.
  • Il contribuente assoggettato ad accertamento induttivo ha l'onere di provare di non avere conseguito reddito; lo stato di crisi o dissesto, da solo, non esonera da tale prova.
  • In assenza di prova della totale cessazione dell'attività, la crisi aziendale può giustificare semmai una riduzione del reddito accertato, ma solo sulla base di elementi probatori concreti e non per mera equità.
  • Nel processo tributario di impugnazione-merito, il giudice che ritenga infondato in tutto o in parte l'atto impositivo sul piano sostanziale deve rideterminare la pretesa tributaria e non limitarsi ad annullarla integralmente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.