Ordinanza n. 84/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concludere il procedimento instaurato a seguito della domanda di indennizzo presentata dall'istante ex art. 1, comma 343°, della L 23 dicembre 2005 n. 266.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'obbligo di concludere il procedimento relativo a una domanda di indennizzo ex art. 1, comma 343, l. 266/2005
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione per l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concludere il procedimento avviato a seguito della domanda di indennizzo presentata ai sensi dell'art. 1, comma 343, della l. 266/2005. Nel corso del giudizio è emerso che il D.P.C.M. 30 luglio 2025 ha disciplinato i requisiti e i presupposti per l'accesso al fondo, la misura degli indennizzi, l'iter procedimentale e le risorse disponibili, demandando a uno o più decreti ministeriali la definizione concreta delle modalità di presentazione delle domande e delle disposizioni applicative e operative. Il D.P.C.M. è stato impugnato davanti al TAR Lazio in un giudizio ancora pendente. La definizione della controversia presupposta è stata ritenuta tecnicamente pregiudiziale rispetto al giudizio sul silenzio, poiché l'obbligo di provvedere e le modalità di definizione dell'istanza dipendono dall'assetto normativo che risulterà dal giudizio di impugnazione.
La decisione
Il TAR ha sospeso il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà l'impugnativa proposta contro il D.P.C.M. 30 luglio 2025. Il Collegio ha applicato gli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., ritenendo sussistente una pregiudizialità tecnico-giuridica: la decisione sul D.P.C.M. condiziona la disciplina applicabile al fondo, l'eventuale obbligo dell'amministrazione di provvedere e le modalità di definizione della domanda di indennizzo. Ai fini della prosecuzione, le parti costituite dovranno presentare istanza di fissazione d'udienza dopo avere conosciuto la cessazione della causa di sospensione; in mancanza, il ricorso sarà dichiarato estinto ai sensi dell'art. 80 c.p.a. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità del ricorrente per esigenze di tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Norme richiamate
art. 1, comma 343, l. 266/2005
Costituisce la base normativa della domanda di indennizzo presentata dal ricorrente.
D.P.C.M. 30 luglio 2025
Disciplina requisiti e presupposti per l'accesso al fondo, misura degli indennizzi, iter procedimentale e risorse disponibili, demandando a decreti del MEF le modalità concrete di presentazione delle domande e le disposizioni applicative e operative.
art. 79 c.p.a.
Consente la sospensione del processo amministrativo nei casi previsti dalla legge; è richiamato quale base della sospensione disposta dal TAR.
art. 295 c.p.c.
È applicato per la sospensione necessaria del processo quando la decisione di altra controversia, tecnicamente pregiudiziale, condiziona la decisione della causa pendente.
art. 80 c.p.a.
Impone alle parti, dopo la cessazione della causa di sospensione, di presentare istanza di fissazione d'udienza per la prosecuzione del giudizio, con conseguente estinzione in caso di omissione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la sospensione necessaria è giustificata quando la decisione di un altro giudizio, avente a oggetto l'atto normativo o amministrativo che determina l'assetto giuridico applicabile, costituisce antecedente tecnico-giuridico indispensabile per decidere la controversia pendente.
- Quando è contestato il silenzio dell'amministrazione su un'istanza, la verifica dell'obbligo di provvedere e delle modalità di definizione dell'istanza può essere sospesa se la disciplina normativa presupposta è oggetto di un giudizio la cui definizione condiziona l'assetto applicabile al procedimento.
- Dopo la cessazione della causa di sospensione, la prosecuzione del processo amministrativo richiede la presentazione, da parte delle parti costituite, dell'istanza di fissazione d'udienza nei termini previsti dall'art. 80 c.p.a.; in mancanza, il giudizio può essere dichiarato estinto.
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