Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02294/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativi all'anno d'imposta 2003, fondato su un maggior reddito da lavoro autonomo imputato al contribuente. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente, ma la CTR aveva accolto l'appello ritenendo illegittimo l'accertamento parziale ex art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 perché, a suo dire, sarebbero mancati dati ed elementi particolarmente affidabili e concreti e perché la verifica svolta era generale e non riferita a singoli documenti certi. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'accertamento parziale non richiede elementi solo certi o documentali e può essere fondato anche su risultanze di una verifica generale e su elementi induttivi o presuntivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato l'unico motivo del ricorso. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione staccata di Sassari, in diversa composizione, perché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR è stata quindi annullata per errore nell'interpretazione dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione di norme di diritto

    La censura è stata prospettata come violazione/falsa applicazione di norma di diritto, idonea a sorreggere il ricorso per cassazione.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    L'accertamento parziale è una modalità procedurale dell'accertamento tributario; non è un metodo autonomo, può essere fondato anche su verifiche generali e su elementi presuntivi, ed è diretto alla sollecita emersione della materia imponibile.

  • artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600/1973

    Sono richiamati come norme cui l'accertamento parziale si raccorda, perché non costituisce un metodo autonomo ma segue le medesime regole dell'accertamento ordinario.

  • artt. 54 e 55 d.P.R. n. 633/1972

    Sono richiamati come norme dell'accertamento IVA rispetto alle quali l'accertamento parziale opera come modalità procedurale, non come forma autonoma.

  • l. n. 311 del 2004

    Le modifiche introdotte da tale legge non escludono che, anche nel testo anteriore, l'accertamento parziale possa essere fondato su una verifica generale con processo verbale di constatazione.

Massime di principio

  • L'accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 non costituisce un metodo di accertamento autonomo, ma una modalità procedurale dell'accertamento tributario ordinario.
  • L'accertamento parziale può essere fondato anche su risultanze di una verifica generale e su un processo verbale di constatazione, senza che sia necessario che l'Ufficio indichi solo dati o elementi singoli, certi e documentalmente isolati.
  • La prova della pretesa tributaria nell'ambito dell'accertamento parziale può essere raggiunta anche in via presuntiva, purché l'attività istruttoria consenta di pervenire alla rapida emersione della materia imponibile.
  • È erronea la decisione di merito che escluda la legittimità dell'accertamento parziale soltanto perché la verifica era generale o perché le risultanze non erano limitate a documenti certi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.