Cassazione Civile, Ordinanza n. 02294/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativi all'anno d'imposta 2003, fondato su un maggior reddito da lavoro autonomo imputato al contribuente. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente, ma la CTR aveva accolto l'appello ritenendo illegittimo l'accertamento parziale ex art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 perché, a suo dire, sarebbero mancati dati ed elementi particolarmente affidabili e concreti e perché la verifica svolta era generale e non riferita a singoli documenti certi. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'accertamento parziale non richiede elementi solo certi o documentali e può essere fondato anche su risultanze di una verifica generale e su elementi induttivi o presuntivi.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato l'unico motivo del ricorso. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione staccata di Sassari, in diversa composizione, perché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR è stata quindi annullata per errore nell'interpretazione dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione di norme di diritto
La censura è stata prospettata come violazione/falsa applicazione di norma di diritto, idonea a sorreggere il ricorso per cassazione.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
L'accertamento parziale è una modalità procedurale dell'accertamento tributario; non è un metodo autonomo, può essere fondato anche su verifiche generali e su elementi presuntivi, ed è diretto alla sollecita emersione della materia imponibile.
artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600/1973
Sono richiamati come norme cui l'accertamento parziale si raccorda, perché non costituisce un metodo autonomo ma segue le medesime regole dell'accertamento ordinario.
artt. 54 e 55 d.P.R. n. 633/1972
Sono richiamati come norme dell'accertamento IVA rispetto alle quali l'accertamento parziale opera come modalità procedurale, non come forma autonoma.
l. n. 311 del 2004
Le modifiche introdotte da tale legge non escludono che, anche nel testo anteriore, l'accertamento parziale possa essere fondato su una verifica generale con processo verbale di constatazione.
Massime di principio
- L'accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 non costituisce un metodo di accertamento autonomo, ma una modalità procedurale dell'accertamento tributario ordinario.
- L'accertamento parziale può essere fondato anche su risultanze di una verifica generale e su un processo verbale di constatazione, senza che sia necessario che l'Ufficio indichi solo dati o elementi singoli, certi e documentalmente isolati.
- La prova della pretesa tributaria nell'ambito dell'accertamento parziale può essere raggiunta anche in via presuntiva, purché l'attività istruttoria consenta di pervenire alla rapida emersione della materia imponibile.
- È erronea la decisione di merito che escluda la legittimità dell'accertamento parziale soltanto perché la verifica era generale o perché le risultanze non erano limitate a documenti certi.
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