Cassazione Civile, Ordinanza n. 20904/2021 del 21/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2004, 2005, 2006 e 2007, con i quali l’Ufficio aveva rideterminato sinteticamente, ai fini IRPEF e addizionali, un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato. Gli accertamenti erano fondati su indici di capacità contributiva, tra cui l’acquisto di un’autovettura, la disponibilità di un immobile e di un altro veicolo, nonché l’acquisto di un appartamento e di un garage a Roma per euro 728.000. La contribuente aveva impugnato gli avvisi, ma in primo grado il ricorso era stato respinto. In appello la CTR aveva invece accolto il gravame ritenendo che la documentazione prodotta, collegata a un giudizio di riconoscimento di paternità, dimostrasse che gli immobili erano stati intestati alla contribuente da altri soggetti a titolo di anticipato riconoscimento della quota ereditaria e dunque che gli incrementi patrimoniali non erano stati finanziati con redditi imponibili della stessa. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2697 e 2728 c.c. e dell’art. 38 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto sufficiente, come prova contraria, la mera intestazione dei beni in forza del giudizio di paternità, senza una dimostrazione idonea della provenienza non reddituale delle somme impiegate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura dell’Agenzia, affermando che l’accertamento compiuto dal giudice di merito circa l’attribuzione degli immobili alla contribuente da parte dei coeredi/terzi integra prova documentale idonea a vincere la presunzione derivante dall’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973. La Corte ha ribadito che, in tema di redditometro, l’Amministrazione deve dimostrare la divergenza tra reddito dichiarato e capacità di spesa, mentre al contribuente spetta la prova contraria documentale della provenienza non reddituale delle somme o della copertura delle spese con redditi esenti o soggetti a ritenuta. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente valorizzato la documentazione relativa al riconoscimento di paternità e all’attribuzione degli immobili come riconoscimento anticipato della quota ereditaria. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia soccombente; è stato inoltre escluso l’obbligo del doppio contributo unificato per l’amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
comma 6; richiamo anche all'impianto dell'accertamento sintetico
legittima la presunzione di un reddito maggiore sulla base di elementi indiziari e consente al contribuente di superarla con prova contraria documentale della provenienza non reddituale delle somme o della loro copertura con redditi esenti o soggetti a ritenuta
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da funzionario delegato di carriera direttiva, a pena di nullità
art. 2697 c.c.
regola la ripartizione dell'onere della prova; nel caso dell'accertamento sintetico l'onere della prova contraria grava sul contribuente dopo la prova dell'Ufficio
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici e di valutazione degli indizi
art. 2728 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ribadisce il corretto uso delle presunzioni e della prova contraria
art. 2729 c.c.
la presunzione dell'Amministrazione deve fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti
art. 366 c.p.c.
comma 1, n. 3 e n. 4; inoltre richiamo al dovere di chiarezza espositiva
l'eccezione della controricorrente è stata dichiarata inammissibile per difetto di chiarezza espositiva, tale da impedire il controllo di legittimità
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 380bis-1 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata in Cassazione
art. 43, primo comma, r.d. n. 1611/1933
richiamato per il patrocinio autorizzato dell'Agenzia delle Entrate tramite Avvocatura dello Stato
art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012 conv. in l. n. 44/2012
la declaratoria di incostituzionalità è ritenuta irrilevante sulla validità degli atti di accertamento nel caso esaminato
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, l'Amministrazione può fondare la pretesa su indici di capacità contributiva e spetta poi al contribuente fornire prova contraria documentale della diversa provenienza delle risorse impiegate.
- La prova contraria del contribuente non si esaurisce nella mera allegazione della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma richiede documentazione idonea a dimostrare l'esistenza, l'entità e la durata del possesso di tali risorse o comunque la provenienza non reddituale delle somme.
- La dimostrazione che le spese per incrementi patrimoniali siano state sostenute da terzi, anche mediante attribuzioni patrimoniali collegate a vicende ereditarie o familiari, è sufficiente a vincere la presunzione redditometrica se supportata da idonea documentazione.
- In tema di riparto dell'onere della prova nell'accertamento sintetico, una volta che l'Ufficio abbia dimostrato la spesa o l'incremento patrimoniale incompatibile con il reddito dichiarato, incombe al contribuente la dimostrazione liberatoria dei fatti idonei a escludere la riferibilità della spesa a redditi imponibili propri.
- L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione deve essere formulata in modo chiaro e intelligibile, indicando con precisione le ragioni del vizio dedotto; altrimenti è essa stessa inammissibile.
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