Cassazione Civile, Ordinanza n. 38308/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
Il committente aveva affidato a un'impresa edile i lavori di ristrutturazione di un immobile acquistato a Mombercelli. Deduceva che i lavori non fossero stati eseguiti a regola d'arte e che, dopo poco tempo, fossero emerse gravi infiltrazioni d'acqua. Aveva quindi promosso un accertamento tecnico preventivo per verificare vizi e difformità, e poi aveva convenuto l'appaltatore chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Il tribunale aveva accolto la domanda e liquidato il danno; la corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo non utilizzabile la relazione di consulenza espletata in sede di ATP perché non risultante regolarmente prodotta, escludendo così la prova della responsabilità dell'appaltatore e disponendo anche la restituzione delle somme pagate in forza della sentenza di primo grado. Con il ricorso per cassazione il committente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la relazione del c.t.u. era stata allegata alla citazione introduttiva e che la corte d'appello aveva erroneamente ritenuto il contrario; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse escluso la responsabilità dell'appaltatore nonostante le prove raccolte; 3) violazione degli artt. 112 e 189 c.p.c. in relazione alla domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, deducendo che essa fosse stata proposta tardivamente solo in sede di precisazione delle conclusioni in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo logicamente e processualmente sostenibile che la relazione di consulenza tecnica svolta in sede di ATP fosse stata effettivamente allegata all'atto di citazione introduttivo. Ha valorizzato, in particolare, la mancata contestazione della controparte in primo grado, il rigetto da parte del primo giudice della richiesta di rinnovo della c.t.u. e il richiamo alla relazione contenuto nelle note finali della citazione. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. In accoglimento del primo motivo, ha cassato la sentenza d'appello nei limiti del motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 696 c.p.c.
è richiamato quale base del ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso prima della causa di merito.
art. 112 c.p.c.
invocato per censurare la decisione d'appello nella parte in cui avrebbe deciso su questioni non devolute o omesso di pronunciarsi correttamente sulle allegazioni processuali.
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione del materiale probatorio e la ritenuta mancata produzione della relazione di consulenza.
art. 2697 c.c.
invocato per sostenere che la corte d'appello avesse erroneamente escluso la responsabilità dell'appaltatore pur in presenza di prova dei vizi e delle difformità.
art. 189 c.p.c.
richiamato in relazione alla tempestività della domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
art. 183, 6° co., c.p.c.
richiamato per evidenziare che la relazione non era stata prodotta in quella fase, elemento letto dalla Corte come indizio del fatto che fosse stata prodotta prima, con la citazione.
art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002
richiamato per escludere, nel caso concreto, i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la parte richiama in citazione una consulenza tecnica svolta in sede di accertamento tecnico preventivo come supporto della propria domanda, la mancata contestazione tempestiva della controparte sulla sua allegazione può assumere rilievo decisivo nella ricostruzione del fatto processuale.
- La ricostruzione della produzione documentale deve essere coerente con l'intero andamento del processo: l'indicazione del documento nell'atto introduttivo, la condotta difensiva della controparte e i provvedimenti del giudice di primo grado possono valere, nel loro insieme, a dimostrare che il documento era stato già depositato.
- Se il giudice d'appello esclude la responsabilità per difetto di prova, non può trascurare documenti e risultanze istruttorie che, secondo la corretta ricostruzione processuale, risultino ritualmente acquisiti; la violazione delle regole sulla valutazione del materiale processuale può determinare cassazione della sentenza.
- La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado deve essere proposta tempestivamente con l'atto di impugnazione se la sentenza era già stata eseguita al momento dell'impugnazione; può essere proposta nel corso del giudizio di secondo grado solo se l'esecuzione interviene dopo la proposizione dell'impugnazione.
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