Cassazione Civile, Ordinanza n. 03829/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di imposizione relativo a un immobile utilizzato come stabilimento balneare, con riferimento alla superficie imponibile e alla pretesa riduzione del tributo per la stagionalità dell'attività. La ricorrente ha impugnato la decisione di merito con più censure: primo, ha dedotto un vizio di motivazione e violazione di legge per asserita mancata considerazione, da parte del giudice tributario, della motivazione dell'atto impositivo; secondo, ha contestato la produzione in appello di nuova documentazione da parte del Comune sulla superficie imponibile, sostenendo che ciò avrebbe determinato ultrapetizione; terzo, ha denunciato violazione dell'art. 70 del d.lgs. n. 507/1993 e dell'art. 2697 c.c., oltre a omesso esame di un punto essenziale, per la mancata valutazione di una denuncia di variazione della superficie imponibile datata 2015 relativa all'arenile; quarto, ha lamentato omessa pronuncia sulla richiesta di riduzione dell'imposizione in ragione della stagionalità dell'attività d'impresa. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure che facevano leva su documenti non adeguatamente trascritti e localizzati nel ricorso, richiamando il principio di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; ha inoltre escluso la fondatezza della doglianza sulla produzione documentale in appello, rilevando che nel processo tributario l'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti anche senza le limitazioni dell'art. 345 c.p.c.; quanto alla riduzione per stagionalità, l'ha qualificata come questione nuova, non proposta nei gradi di merito e quindi non esaminabile per la prima volta in cassazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nei motivi che censuravano il mancato esame di documenti e l'omessa considerazione della denuncia di variazione, per difetto di autosufficienza e per mancata specifica indicazione della collocazione degli atti nei fascicoli di merito. È stata respinta la doglianza relativa alla produzione in appello di documenti nuovi da parte del Comune, in applicazione del principio di specialità del rito tributario e dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. È stata inoltre ritenuta non esaminabile la richiesta di riduzione dell'imposizione per stagionalità, poiché proposta per la prima volta in sede di legittimità. Dal testo emergente, l'esito complessivo è il rigetto/inammissibilità delle censure della ricorrente, con conferma della decisione impugnata e prevalenza del Comune.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale la disciplina speciale del processo tributario.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello, senza applicazione delle limitazioni proprie dell'art. 345 c.p.c., anche se i documenti erano già disponibili in primo grado.
art. 345 c.p.c.
La Corte evidenzia che le limitazioni alla nuova produzione documentale previste dal rito civile ordinario non si applicano, per specialità, al processo tributario.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Le censure in cassazione fondate su documenti devono indicarli specificamente, trascriverne il contenuto essenziale o comunque localizzarli con precisione nei fascicoli; altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 70 d.lgs. n. 507/1993
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della denuncia di variazione della superficie imponibile, ma la Corte non ne sviluppa un'autonoma lettura, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della doglianza per difetto di autosufficienza.
art. 2697 c.c.
È invocato in relazione all'onere probatorio sulla superficie imponibile; la Corte non entra nel merito della ripartizione della prova, essendo la censura dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le doglianze basate su documenti del merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto essenziale e non ne indica specificamente la collocazione nei fascicoli processuali, così da consentirne il controllo diretto.
- Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è espressamente ammessa dall'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e non è subordinata ai limiti dell'art. 345 c.p.c., per il principio di specialità.
- Non è deducibile per la prima volta in cassazione una questione di merito che non risulti proposta nei precedenti gradi di giudizio e che non sia rilevabile d'ufficio.
- La denuncia di omessa pronuncia o omesso esame su un documento richiede che il ricorso indichi in modo autosufficiente il documento, il suo contenuto rilevante e la sua effettiva introduzione nel giudizio di merito.
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