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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03829/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di imposizione relativo a un immobile utilizzato come stabilimento balneare, con riferimento alla superficie imponibile e alla pretesa riduzione del tributo per la stagionalità dell'attività. La ricorrente ha impugnato la decisione di merito con più censure: primo, ha dedotto un vizio di motivazione e violazione di legge per asserita mancata considerazione, da parte del giudice tributario, della motivazione dell'atto impositivo; secondo, ha contestato la produzione in appello di nuova documentazione da parte del Comune sulla superficie imponibile, sostenendo che ciò avrebbe determinato ultrapetizione; terzo, ha denunciato violazione dell'art. 70 del d.lgs. n. 507/1993 e dell'art. 2697 c.c., oltre a omesso esame di un punto essenziale, per la mancata valutazione di una denuncia di variazione della superficie imponibile datata 2015 relativa all'arenile; quarto, ha lamentato omessa pronuncia sulla richiesta di riduzione dell'imposizione in ragione della stagionalità dell'attività d'impresa. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure che facevano leva su documenti non adeguatamente trascritti e localizzati nel ricorso, richiamando il principio di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; ha inoltre escluso la fondatezza della doglianza sulla produzione documentale in appello, rilevando che nel processo tributario l'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti anche senza le limitazioni dell'art. 345 c.p.c.; quanto alla riduzione per stagionalità, l'ha qualificata come questione nuova, non proposta nei gradi di merito e quindi non esaminabile per la prima volta in cassazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nei motivi che censuravano il mancato esame di documenti e l'omessa considerazione della denuncia di variazione, per difetto di autosufficienza e per mancata specifica indicazione della collocazione degli atti nei fascicoli di merito. È stata respinta la doglianza relativa alla produzione in appello di documenti nuovi da parte del Comune, in applicazione del principio di specialità del rito tributario e dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. È stata inoltre ritenuta non esaminabile la richiesta di riduzione dell'imposizione per stagionalità, poiché proposta per la prima volta in sede di legittimità. Dal testo emergente, l'esito complessivo è il rigetto/inammissibilità delle censure della ricorrente, con conferma della decisione impugnata e prevalenza del Comune.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale la disciplina speciale del processo tributario.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello, senza applicazione delle limitazioni proprie dell'art. 345 c.p.c., anche se i documenti erano già disponibili in primo grado.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte evidenzia che le limitazioni alla nuova produzione documentale previste dal rito civile ordinario non si applicano, per specialità, al processo tributario.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Le censure in cassazione fondate su documenti devono indicarli specificamente, trascriverne il contenuto essenziale o comunque localizzarli con precisione nei fascicoli; altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 70 d.lgs. n. 507/1993

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della denuncia di variazione della superficie imponibile, ma la Corte non ne sviluppa un'autonoma lettura, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della doglianza per difetto di autosufficienza.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato in relazione all'onere probatorio sulla superficie imponibile; la Corte non entra nel merito della ripartizione della prova, essendo la censura dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, le doglianze basate su documenti del merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto essenziale e non ne indica specificamente la collocazione nei fascicoli processuali, così da consentirne il controllo diretto.
  • Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è espressamente ammessa dall'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e non è subordinata ai limiti dell'art. 345 c.p.c., per il principio di specialità.
  • Non è deducibile per la prima volta in cassazione una questione di merito che non risulti proposta nei precedenti gradi di giudizio e che non sia rilevabile d'ufficio.
  • La denuncia di omessa pronuncia o omesso esame su un documento richiede che il ricorso indichi in modo autosufficiente il documento, il suo contenuto rilevante e la sua effettiva introduzione nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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