Cassazione Penale, Sentenza n. 7342/2025 del 21/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore di Ferrarini ha impugnato la decisione della Corte d'appello di Ancona per violazione dell'art. 731, comma 1, c.p.p., sostenendo che la Corte ha illegittimamente ritenuto inammissibile per genericità l'eccezione di incompetenza territoriale del ricorrente perchè non indicava quale altra Corte d'appello ritenesse competente. Poiché Ferrarini è nato all'estero (San Marino), il difensore deduceva che, ai sensi dell'art. 731 (in relazione all'art. 730), il giudice competente in via residuale sarebbe la Corte d'appello di Roma. Inoltre il difensore contestava che la Corte di appello di Ancona abbia radicato la propria competenza in ragione della residenza di Falcioni, affermando apoditticamente l'inscindibilità del provvedimento di confisca tra i due imputati senza specifica motivazione e non considerando che le somme confiscate a ciascuno sono diverse e non risulta che il bene fosse indivisibile.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha ritenuto fondati entrambi i profili di censura. Ha confermato che la Corte di appello di Ancona ha correttamente applicato le norme internazionali vigenti al momento della richiesta (Convenzione di Varsavia del 2005, ratificata nel 2017), e ha escluso l'applicazione della legge 8 aprile 2024, n. 51, entrata in vigore dopo la ricezione della richiesta. Tuttavia ha censurato la Corte d'appello per avere illegittimamente dichiarato l'eccezione di incompetenza generica quando, essendo il ricorrente nato all'estero, l'unico giudice alternativo individuabile era la Corte d'appello di Roma; e per aver affermato l'inscindibilità del provvedimento senza motivazione e senza considerare che le somme confiscate risultano differenti e non vi è indicazione di bene indivisibile. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, che dovrà rinnovare la motivazione e decidere sulle eccezioni seguendo i principi indicati dalla Suprema Corte.
Norme richiamate
art. 731 c.p.p.
la corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o, se questo è sconosciuto, presso la Corte di appello di Roma
La Corte ha richiamato il criterio territoriale previsto dall'art. 731 c.p.p. e precisato che, se il soggetto è nato all'estero e dunque non è rintracciabile un casellario locale italiano, il giudice competente in via residuale è la Corte d'appello di Roma; pertanto l'eccezione di incompetenza che prospetti tale soluzione non può essere respinta per generica aspecificità.
art. 730 c.p.p.
Richiamato per l'individuazione del procedimento di esecuzione di sentenze penali straniere e per l'auxiliarietà della competenza; la Corte ha osservato l'interazione tra art. 730 e 731 nel definire la competenza territoriale.
Convenzione di Varsavia del 16/5/2005 (art. 23 e ss.)
La richiesta di esecuzione è stata valutata alla luce della Convenzione sul riciclaggio, sequestro e confisca dei proventi di reato (ratificata dall'Italia nel 2017), ritenuta applicabile perché la richiesta era stata ricevuta prima dell'entrata in vigore del successivo accordo bilaterale.
Legge 8 aprile 2024, n. 51
La Corte ha ritenuto la legge non applicabile ratione temporis perché entrata in vigore dopo la ricezione della richiesta di esecuzione da parte dell'autorità giudiziaria estera.
Accordo tra Italia e San Marino del 26/05/2021
L'accordo (ratificato con legge n. 51/2024) disciplina il riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca; non è stato applicato per ragioni temporali rispetto alla ricezione della richiesta.
Massime di principio
- Quando il ricorrente nato all'estero eccepisce incompetenza territoriale ex art. 731 c.p.p., l'eccezione non è necessariamente inammissibile per genericità: se l'unico giudice alternativo è la Corte d'appello di Roma va indicato tale criterio residuo e la censura può essere fondata.
- Il giudice che respinge un'eccezione di incompetenza territoriale per genericità deve verificare se esistono criteri residuali oggettivi (es. nascita all'estero) che permettono di individuare il giudice alternativo; non può limitarsi a rilevare la genericità quando la regola residuale indica una corte precisa.
- La presunta 'inscindibilità' di un provvedimento di confisca relativo a più soggetti richiede motivazione specifica: il giudice deve spiegare perché le posizioni sono tali da rendere la confisca indivisibile, tenendo conto degli importi confiscati e della natura dei beni (se esistono beni indivisibili).
- In conflitto tra norme/accordi, va considerata l'applicazione temporale: accordi o leggi entrati in vigore dopo la ricezione della richiesta non si applicano retroattivamente alla procedura in corso.
- In ipotesi di esecuzione di provvedimenti stranieri, il giudice italiano deve motivare specificamente le ragioni della competenza territoriale, soprattutto quando la competenza è stata radicata sulla base della residenza di un cointeressato; la mera affermazione non è sufficiente.
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