Ordinanza n. 87/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione del Comune di Chieti – III Settore Sviluppo del Territorio - Servizio Attività Produttive _ SUAP, Commercio e Sanità, notificata il 10.06.2026, Prot. n. Ge. 2026/0037411 con cui veniva dichiarato, ai sensi dell’art. 21 nonies L. 241/90, l’annullamento d’ufficio della SCIA presentata dalla società Sognami S.r.l. (id pratica 1153 del 31.3.2025) relativa al subingresso nell’attività di commercio di oggetti preziosi presso il Centro Commerciale Centauro di Chieti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d'ufficio della SCIA relativa al subingresso nell'attività di commercio di oggetti preziosi
Esito
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione del Comune di Chieti che, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ha disposto l'annullamento d'ufficio della SCIA presentata per il subingresso nell'attività di commercio di oggetti preziosi presso un centro commerciale. Dal testo risultano censure specifiche richiamate dal TAR, ma non analiticamente riportate nell'ordinanza. Il Comune si è costituito con atto di mera forma. Il Collegio ha ritenuto necessari approfondimenti istruttori e ha disposto l'acquisizione di una dettagliata relazione sui fatti di causa e sulle censure dedotte, nonché della SCIA o autorizzazione del 1° febbraio 2013 e di ogni documento utile alla decisione.
La decisione
Il TAR ha disposto un’istruttoria, ordinando al Comune di Chieti di depositare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione di parte, una dettagliata relazione sui fatti di causa e sulle specifiche censure del ricorso, oltre alla SCIA o autorizzazione del 1° febbraio 2013 e a ogni documento utile. Il Collegio ha inoltre accolto la domanda cautelare e sospeso gli effetti del provvedimento impugnato, ravvisando, a prescindere e impregiudicata ogni valutazione sulla fondatezza delle censure, un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’annullamento d’ufficio, con particolare riferimento all’interruzione del rapporto di lavoro del personale della società ricorrente. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 25 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Indicato quale base normativa dell’annullamento d’ufficio della SCIA impugnato; l’ordinanza non esprime una valutazione definitiva sulla sua corretta applicazione.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della tutela cautelare; la sospensione è stata disposta in ragione del danno grave e irreparabile, senza una valutazione conclusiva sulla fondatezza delle censure.
Massime di principio
- In presenza di una controversia sull’annullamento d’ufficio di una SCIA, quando gli atti disponibili non consentono di decidere, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione una relazione dettagliata sui fatti e sulle censure, nonché il deposito degli atti storici e di ogni documento utile, assegnando un termine perentorio.
- La tutela cautelare può essere concessa anche prima della definizione della fondatezza delle censure quando l’esecuzione dell’atto impugnato determina un danno grave e irreparabile, quale l’interruzione dei rapporti di lavoro del personale impiegato nell’attività interessata.
Come è indicizzato
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